Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1999
Corte cost., sent. 25 maggio 1999, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1999
- Data di deposito
- 25 maggio 1999
- Data di decisione
- 13 maggio 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:187
Norme oggetto del giudizio
- istanza Proc.reg.Corte dei conti - sez.reg.Sicilia n. 3652 del 18 marzo 1997
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 24750
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana - assorbita nel merito la proposta istanza di sospensione - deve dichiararsi che spetta allo Stato far propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 1/96 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per omessa presentazione di conti giudiziali, all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza (ENASARCO). Non possono quindi essere annullati ne' l'istanza con cui il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana ha chiesto, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. proc. civ., che il suddetto decreto venisse rilasciato con formula esecutiva "in favore dell'erario statale", ne' gli altri atti, ad essa conseguenziali, anche impugnati dalla ricorrente. Sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, infatti, il provento della suddetta sanzione, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio regionale, non puo' considerarsi entrata di spettanza della Regione siciliana, giacche' esso non puo' essere annoverato ne' tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e neppure tra le entrate "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto, il quale anche, come si desume dal richiamo testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", e dalla connessione sistematica con il successivo art. 4 - che si riferisce anch'esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie tributarie" - presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa. Non diversa, del resto, sarebbe la conclusione, ove si ritenesse che il predetto art. 3 sia riferibile anche alle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, - e cioe' a quelle derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o connesse all'attivita' amministrativa di sua competenza - in quanto il provento della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato - in relazione all'istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 - di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 151/1996 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un giudizio per omessa presentazione dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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