Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1999

Corte cost., sent. 25 maggio 1999, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1999
Data di deposito
25 maggio 1999
Data di decisione
13 maggio 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:187

Norme oggetto del giudizio

  • istanza Proc.reg.Corte dei conti - sez.reg.Sicilia n. 3652 del 18 marzo 1997

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 24750

A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana - assorbita nel merito la proposta istanza di sospensione - deve dichiararsi che spetta allo Stato far propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 1/96 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per omessa presentazione di conti giudiziali, all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza (ENASARCO). Non possono quindi essere annullati ne' l'istanza con cui il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana ha chiesto, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. proc. civ., che il suddetto decreto venisse rilasciato con formula esecutiva "in favore dell'erario statale", ne' gli altri atti, ad essa conseguenziali, anche impugnati dalla ricorrente. Sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, infatti, il provento della suddetta sanzione, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio regionale, non puo' considerarsi entrata di spettanza della Regione siciliana, giacche' esso non puo' essere annoverato ne' tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e neppure tra le entrate "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto, il quale anche, come si desume dal richiamo testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", e dalla connessione sistematica con il successivo art. 4 - che si riferisce anch'esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie tributarie" - presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa. Non diversa, del resto, sarebbe la conclusione, ove si ritenesse che il predetto art. 3 sia riferibile anche alle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, - e cioe' a quelle derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o connesse all'attivita' amministrativa di sua competenza - in quanto il provento della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato - in relazione all'istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 - di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 151/1996 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un giudizio per omessa presentazione dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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