Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1999

Corte cost., sent. 25 maggio 1999, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1999
Data di deposito
25 maggio 1999
Data di decisione
13 maggio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 17, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 24751

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione degli artt. 17 e 36 dello statuto speciale e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e contenente disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997) che, modificando l'art. 26 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, prevede la facolta' del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire con proprio decreto, in situazioni particolari, l'esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente, a norma dell'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 43, alla riscossione dei tributi, dall'obbligo - dall'art. 26 gia' ribadito anche nell'ipotesi 'de qua' - del "non riscosso come riscosso". Se se ne ricostruisce esattamente la portata, infatti, la disposizione impugnata risulta immune dalle censure mossele. Atteso che, per quanto riguarda la introdotta possibilita' di esonero del commissario governativo dal suddetto obbligo, va considerato che l'efficacia, della norma statale censurata, nell'ambito della Regione Siciliana - fino ad eventuali nuovi interventi legislativi regionali - dipende proprio da cio' che hanno disposto, in armonia con il sistema delle norme statutarie, attraverso il "rinvio mobile" alle disposizioni del d.P.R. n. 43 del 1988, e alle "successive modifiche" delle stesse - nell'esercizio della competenza della Regione in ordine alla istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi riconosciutale, nei limiti dei principi ivi indicati, dall'art. 132 del d.P.R. n. 43 del 1988 -, l'art. 1, in generale, e l'art. 18, comma 3 - con specifico riferimento, tra gli altri, agli artt. 24 e 26 del d.P.R. n. 43 del 1988 - della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Mentre, per quanto riguarda l'autorita' cui compete il potere di esonero, dal fatto che tale potere si esercita mediante atti di natura senza dubbio amministrativa e non normativa, e dalle statuizioni dell'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale n. 35 del 1990 - conformi al sistema risultante dallo statuto speciale (art. 20) e dalle norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - secondo cui le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro previste dal d.P.R. n. 43 del 1988, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si desume pianamente che anche la potesta' di esonero in questione, attribuita dalla disposizione impugnata al Ministro delle finanze (d'intesa con quello del tesoro) e' esercitata in Sicilia, cioe' con riguardo ai commissari governativi nominati per gli ambiti di riscossione inclusi nel territorio siciliano, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al quale, del resto, a norma dell'art. 18, comma 2, della stessa legge regionale n. 35 del 1990, gia' spetta la nomina del commissario governativo. Ne' in contrario puo' trarsi argomento dalla previsione, nella disposizione impugnata, del parere obbligatorio dell'"amministrazione regionale interessata", giacche' l'esistenza, in Sicilia, di una potesta' regionale concorrente in materia di riscossione dei tributi - potesta' che si traduce nell'esercizio, da parte dell'amministrazione regionale, dei compiti, inerenti alla riscossione, che le legge attribuisce, per il restante territorio nazionale, all'amministrazione statale - non consente di sostenere che tale previsione sia riferibile alla ricorrente. Anche se deve ritenersi, in forza del principio di leale collaborazione, che, poiche' in Sicilia il servizio di riscossione, benche' istituito e disciplinato dalla Regione, opera anche riguardo a gettiti tributari riservati, sia pure in via eccezionale, allo Stato (art. 36, secondo comma, dello statuto, e art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965) il provvedimento regionale con cui si disponga l'esonero in questione presupponga a sua volta la preventiva consultazione dell'amministrazione statale delle finanze. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) si riserva, all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza del 22-31 marzo 1999, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del predetto decreto-legge n. 669 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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