Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1999
Corte cost., sent. 30 aprile 1999, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1999
- Data di deposito
- 30 aprile 1999
- Data di decisione
- 26 aprile 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5, 'bis', decreto legge n. 333 del 11 luglio 1992
Massime
Massima n. 24636
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 25 l. Regione Trentino- Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 222 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto - posto che l'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992 rientra nel novero delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, che costituiscono un limite all'esercizio delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale; e che ad esso, quindi, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, si sarebbe dovuta adeguare la legislazione regionale entro il termine di sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto dello Stato - il denunciato art. 25 l. reg. n. 7 del 1956 reca un criterio indennitario molto piu' oneroso per l'amministrazione e comunque notevolmente difforme da quello introdotto dal citato art. 5-bis. - S. nn. 283/1993, 153/1995, 80/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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