Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1999

Corte cost., sent. 30 aprile 1999, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/1999
Data di deposito
30 aprile 1999
Data di decisione
26 aprile 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956

Parametri

  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5, 'bis', decreto legge n. 333 del 11 luglio 1992

Massime

Massima n. 24636

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 25 l. Regione Trentino- Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 222 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto - posto che l'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992 rientra nel novero delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, che costituiscono un limite all'esercizio delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale; e che ad esso, quindi, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, si sarebbe dovuta adeguare la legislazione regionale entro il termine di sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto dello Stato - il denunciato art. 25 l. reg. n. 7 del 1956 reca un criterio indennitario molto piu' oneroso per l'amministrazione e comunque notevolmente difforme da quello introdotto dal citato art. 5-bis. - S. nn. 283/1993, 153/1995, 80/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze