Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1999

Corte cost., sent. 2 aprile 1999, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 216, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 2, comma 154, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 85, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, comma 158, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

  • art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
  • art. 14, lett. r), statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. d), statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 24617

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni, in materia di istruzione pubblica e di finanza pubblica allargata, degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, e 3, commi 158 e 216, della legge (collegata alla legge finanziaria 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, in quanto il procedimento legislativo che ha portato alla formazione delle stesse sarebbe stato iniziato e completato senza che il Presidente della Regione abbia potuto prender parte, intervenendo al Consiglio dei ministri, alla fase della iniziativa legislativa del Governo. Infatti - a prescindere dal problema, che nel caso non e' necessario affrontare, se la mancata partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei ministri possa essere fatta valere come vizio di legittimita' costituzionale della legge, una volta che questa sia stata approvata dal Parlamento, o se essa possa invece essere denunciata solo in sede di conflitto di attribuzione nei riguardi della deliberazione governativa - per nessuna delle su indicate disposizioni la censura in oggetto puo' essere esaminata nel merito, giacche' tre di esse, e cioe' il comma 85 dell'art. 1, il comma 154 dell'art. 2 e il comma 158 dell'art. 3, traendo origine da emendamenti aggiuntivi proposti nella sede parlamentare, non erano incluse, ne' nella forma attuale ne' in altra forma, nel disegno di legge approvato dal Governo, mentre, riguardo alla quarta e cioe' il comma 216 dell'art. 3 - norma che gia' era presente nell'art. 82 del disegno di legge - a precluderne l'esame sotto questo profilo e' la decisione di rigetto adottata dalla Corte (sent. n. 92 del 1999) sul conflitto di attribuzione a suo tempo anche proposto dalla Regione siciliana avverso la delibera governativa, in relazione all'intero disegno di legge - senza peraltro, nemmeno in via subordinata, indicare l'art. 82 come oggetto di uno specifico interesse regionale suscettibile di giustificare detta partecipazione - ed una ulteriore decisione di merito si configurerebbe quindi come un inammissibile 'bis in idem'. - V. S. n. 92/1999 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro

Massima n. 24618

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997) sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 dello statuto speciale e all'art. 1 delle Norme di attuazione dello statuto emanate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nella parte in cui non esclude anche la Regione siciliana - cosi' come previsto per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano - dall'applicazione dei commi da 70 a 80 dello stesso articolo, in quanto tali disposizioni, ad avviso della ricorrente, nel definire criteri e parametri per la riorganizzazione della rete scolastica, attribuiscono ad uffici statali (i provveditorati agli studi) competenze che dovrebbero essere invece esercitate, previa intesa con il Ministero, dall'Assessore regionale. Invero, diversamente da quanto stabilito per la Regione Valle d'Aosta (ove l'amministrazione scolastica e' regionalizzata, e il personale della scuola e' inserito in appositi ruoli amministrati dalla Regione, con oneri finanziari a carico di questa) e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ove pure vi e' stata una larga devoluzione alle Province stesse di funzioni e di relativi oneri in materia di personale della scuola, e spetta alle Province la formazione dei piani per la istituzione di scuole nel rispettivo territorio), nella Regione siciliana non si ha una legislazione regionale che disciplini la specifica materia, - pur restando fermo il potere della Regione di intervenire con la propria legislazione, nei limiti volta a volta stabiliti dallo statuto, alla lettera r) dell'art. 14 e alla lettera d) dell'art. 17 - e d'altro canto, dal punto di vista strutturale, l'amministrazione scolastica (v., in particolare gli artt. 9, primo comma, 5, primo comma, 4, primo comma, e 6 del citato d.P.R. n. 246 del 1985) e' tuttora, anche in Sicilia, amministrazione statale. Il che non toglie che, riguardo all'adozione dei piani di aggregazione, fusione e soppressione di scuole e istituti di istruzione, pur nel silenzio dell'art. 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, secondo le regole poste dall'art. 6 del d.P.R. n. 246 del 1985, trovino comunque applicazione le norme che disciplinano il riparto di funzioni amministrative tra Stato e Regione, come del resto e' pacifico in causa che di fatto e' gia' avvenuto. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24619

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle Norme di attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) ai sensi del quale la Regione "provvede con propria legge all'attuazione dei decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nei commi da 143 a 149 dello stesso articolo, in tema di istituzione della nuova imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale sull'IRPEF, di contestuale abolizione di tributi erariali e locali, di revisione della disciplina dell'IRPEF e di alcuni tributi locali. Va infatti considerato che la concezione originaria dell'ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione tra finanza statale e finanza regionale, quale traspare dalla previsione dell'art. 36 dello statuto, per cui "al fabbisogno finanziario della Regione si provvede, fra l'altro, a mezzo di tributi deliberati dalla medesima", - a parte che lo statuto non e' stato mai coordinato, come pure in esso si prevedeva, con le norme della successiva Costituzione - non ha trovato sviluppo nelle norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 1074 del 1965, che hanno delineato (v. particolarmente gli artt. 1, 2 e 6) un sistema nel quale la fonte principale di finanziamento della Regione e' divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana, e alla Regione resta bensi' la possibilita' di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. In questo quadro, non puo' dunque ritenersi lesivo dell'autonomia regionale che la legge statale - nel contesto di una disciplina volta a sostituire con nuovi tributi alcuni tributi erariali e locali esistenti, e a rivederne, per altri, alcuni aspetti del previgente regime - preveda una legislazione regionale volta bensi' ad "attuare" tale disciplina, ma pur sempre con i margini di autonomia - a cui peraltro la stessa disposizione impugnata, in cio' operando come clausola di salvaguardia, fa espressamente richiamo - che alla Regione si riconoscono. - Cfr. S. nn. 9/1957, 381/1990, 362/1993 e 253/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) si riserva all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza 11-22 febbraio 1999, ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché ai principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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