Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1999

Corte cost., sent. 2 aprile 1999, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, n. 2, legge n. 889 del 29 ottobre 1971

Massime

Massima n. 24581

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), il quale preclude la concessione della pensione di riversibilita' in favore del coniuge allorquando il matrimonio, contratto dal pensionato in eta' superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni. Infatti, premesso che la norma denunciata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, <<e' di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre, gia' colpite da precedenti declaratorie di illegittimita' costituzionale>>, in quanto <<incidevano indirettamente sulla liberta' matrimoniale, cui si collegano valori di rilevanza costituzionale>>; la predetta norma crea, analogamente a quelle gia' espunte dal sistema, una irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale - quali l'eta' avanzata del contraente e la durata del matrimonio - e comporta cosi' <<una sorta di efficacia limitata>> dello stesso, non potendosi ricollegare ad esso i normali diritti di natura previdenziale. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990, 587/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze