Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1999

Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
322/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:322

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 24970

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica, con la <<determinazione>> n. 13/99, in relazione agli artt. 9, comma 3 del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Non esiste, infatti, nella specie, la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte", stante - sotto il profilo soggettivo - l'inidoneita' della "Sezione" del controllo della Corte dei conti a promuovere il conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato, poiche' detta Corte, quando e' legittimata ad agire nel giudizio per conflitto di attribuzione, quale organo titolare del potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, Cost., lo e' nella sua unita', cosicche' la proposizione del ricorso non puo' che spettare al suo Presidente. - V. S. n. 302/1995. red.: G Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione" indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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