Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24970
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica, con la <<determinazione>> n. 13/99, in relazione agli artt. 9, comma 3 del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Non esiste, infatti, nella specie, la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte", stante - sotto il profilo soggettivo - l'inidoneita' della "Sezione" del controllo della Corte dei conti a promuovere il conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato, poiche' detta Corte, quando e' legittimata ad agire nel giudizio per conflitto di attribuzione, quale organo titolare del potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, Cost., lo e' nella sua unita', cosicche' la proposizione del ricorso non puo' che spettare al suo Presidente. - V. S. n. 302/1995. red.: G Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione" indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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