Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24966
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 9 dicembre 1998, con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale promosso nei confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a mezzo stampa concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., rispetto ad un proprio componente, e' legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta di dichiarare definitivamente la volonta' del potere che essa rappresenta. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il GIP lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68. primo comma, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui sub-a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze