Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/1999
Corte cost., ord. 30 marzo 1999, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/1999
- Data di deposito
- 30 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- art. 1, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
Massime
Massima n. 24610
L'ordinanza che, sollevando la questione di legittimita' costituzionale nel corso di un giudizio, trasmette gli atti alla Corte costituzionale deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle "parti in causa" (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Sono pertanto "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci. E' quindi manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con una ordinanza che non e' stata notificata ad una delle parti di quel giudizio, alla quale era stato notificato l'atto introduttivo del procedimento ma che non si era costituita rimanendo contumace. - Cfr. O. nn. 395/1997 e 202/1983. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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