Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1999

Corte cost., ord. 30 marzo 1999, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1999
Data di deposito
30 marzo 1999
Data di decisione
22 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 1, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost

Massime

Massima n. 24610

L'ordinanza che, sollevando la questione di legittimita' costituzionale nel corso di un giudizio, trasmette gli atti alla Corte costituzionale deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle "parti in causa" (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Sono pertanto "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci. E' quindi manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con una ordinanza che non e' stata notificata ad una delle parti di quel giudizio, alla quale era stato notificato l'atto introduttivo del procedimento ma che non si era costituita rimanendo contumace. - Cfr. O. nn. 395/1997 e 202/1983. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze