Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1998

Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1998
Data di deposito
6 aprile 1998
Data di decisione
26 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 188, comma 2, codice penale
  • art. 273, I periodo, regio decreto n. 2701 del 23 dicembre 1965
  • art. 273, II periodo, regio decreto n. 2701 del 23 dicembre 1965

Massime

Massima n. 24015

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali e' materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, e' dotato della piu' ampia discrezionalita', una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non puo' non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si e' in presenza di una obbligazione che non puo' non partecipare del carattere della personalita' che e' proprio di tutte le pene, nessuna delle quali e' trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresi' dichiarata la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale e' annullato se il condannato e' deceduto in stato di insolvibilita' da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresi', S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole "in istato di insolvibilità" e dell'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole "l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale".

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze