Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 489 del 20 settembre 1996
- legge n. 578 del 5 novembre 1996
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 489 del 20 settembre 1996
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 23812
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996) come convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578, nelle parti in cui permettono che i programmi interregionali di interventi in agricoltura, ivi previsti, interessanti il territorio della Provincia e destinati ad essere finanziati dalla stessa, possano essere proposti e approvati senza il consenso specifico della Provincia medesima, non puo' accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio, di dichiarare cessata la materia del contendere per il fatto che le norme impugnate avrebbero ormai ricevuto completa attuazione senza che alcun programma interregionale approvato contempli interventi da attuare nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, infatti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale si puo' pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere solo quando le disposizioni di legge impugnate siano state private di ogni effetto, anche per il passato: il che nella specie non si e' verificato. - Cfr. S. nn. 253/1989 e 215/1985. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23813
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 196) come convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578, nelle parti in cui permettono che i programmi interregionali di interventi in agricoltura, ivi previsti, interessanti il territorio della Provincia e destinati ad essere finanziati dalla stessa, possano essere proposti e approvati senza il consenso specifico della Provincia medesima, e' da escludersi che possa giungersi ad una dichiarazione di inammissibilita', secondo una prospettazione adombrata dall'Avvocatura dello Stato nella discussione orale, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, anche ammesso che - come sostenuto dall'Avvocatura - l'applicazione delle disposizioni impugnate si sia effettivamente esaurita con l'adozione e l'attuazione di programmi, nessuno dei quali investe il territorio della Provincia ricorrente, non potrebbe dirsi per questo venuta meno l'efficacia del disposto legislativo oggetto dell'impugnativa, efficacia che, d'altra parte, in base all'art. 14, comma 4, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) risulta prorogata ed estesa ad ulteriori procedimenti di programmazione. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23814
Tra la funzione svolta dall'organismo collettivo di rappresentanza delle Regioni (Conferenza Stato-Regioni), nell'ambito di procedimenti di concertazione con lo Stato che riguardino tutte le Regioni o parte di esse, e la funzione che deve essere svolta dalla singola Regione e Provincia interessata a uno specifico procedimento o provvedimento, quando le norme costituzionali, statutarie o di attuazione richiedano l'intesa o la partecipazione procedimentale della medesima, intercorre una sostanziale differenza che non consente di considerarle equivalenti, ne' quindi di ritenere che gli atti da porsi in essere nell'esercizio della seconda possano essere sostituiti e surrogati dai provvedimenti adottati nell'esercizio della prima. - Nello stesso senso, S. n. 121/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23815
In accoglimento del ricorso della Provincia autonoma di Trento, l'art. 2, comma 1, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996) come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui permette che i programmi di rilevanza interregionale ivi configurati, e che possono essere proposti sia dal Ministero per le politiche agricole, sia dalle Regioni o Province autonome (almeno tre), siano approvati dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, chiunque ne sia il proponente, senza il consenso di ciascuna delle Regioni o Province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati. Tali programmi sono infatti finanziati, in generale, con risorse ricadenti in parte nell'ambito della percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati agli interventi in agricoltura, che veniva riservata alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e in particolare, per quanto riguarda le Regioni speciali e le Province autonome, esclusivamente con risorse di queste ultime, come dispone espressamente il comma 4 dello stesso impugnato art. 2, in coerenza con la esclusione di tali enti dal riparto del fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, disposta, a partire dal 1990, dall'art. 20, comma 1, lett. b), del d.l. 28 dicembre 1989, n. 451, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e pertanto, perche' l'ordine costituzionale delle competenze risulti rispettato, e' necessario che nel procedimento programmatorio in questione sia acquisito lo specifico consenso della Regione o della Provincia autonoma interessata. Ne', d'altra parte, tale consenso potrebbe ritenersi sostituito dall'approvazione del programma - a maggioranza - da parte del suddetto Comitato, dacche' il Comitato e' istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, dall'art. 2, comma 6, della (su citata) legge n. 491 del 1993, ed e' oggi presumibilmente destinato ad essere sostituito, dopo l'abrogazione della predetta legge n. 491 del 1993 (ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.lgs n. 143 del 1997) dalla stessa Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dei compiti riordinati dall'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, trattandosi di funzioni, per piu' aspetti, essenzialmente diverse. - Su quest'ultimo punto v. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23816
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, comma 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per il 1996) convertito con modificazioni in legge 5 novembre 1996, n. 578, dove si stabilisce che qualora i programmi di rilevanza interregionale ivi previsti riguardino azioni da realizzare nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanzino la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori. Il presupposto su cui l'impugnativa si basa, e cioe' che con la disposizione impugnata si ponga a carico della ricorrente il finanziamento di interventi da essa non decisi ne' consentiti, e' infatti venuto meno con la dichiarazione di parziale illegittimita' del comma 1 dello stesso articolo, a seguito della quale le azioni contemplate dai suddetti programmi, e destinate ad essere finanziate dalla Provincia autonoma non potranno piu' effettuarsi senza il consenso specifico della stessa Provincia. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, nella parte in cui consente che i programmi interregionali, da chiunque proposti, possano essere approvati senza lo specifico consenso di ciascuna delle regioni o province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, sollevata, in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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