Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1998

Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
421/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:421

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 8, comma 5, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996

Parametri

  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 71, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 432 del 24 luglio 1996
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 86, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 72, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 24403

In via di principio, non possono essere considerate invasive della sfera di competenze costituzionalmente attribuite a Regioni e a Province autonome, le attivita' centralizzate di acquisizione e di elaborazione di elementi informativi. E cio' anche quando si tratti di rilevazione dei flussi finanziari delle pubbliche amministrazioni e dei costi imputabili alle stesse, in quanto attivita' "previste in funzione del controllo sulla spesa pubblica e sul costo del personale tanto in sede nazionale che locale", o anche quando si tratti di "acquisire dati relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da compilare secondo schemi e modelli uniformi". - V. S. nn. 412/1994, 359/1993 e 279/1992. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24404

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento - in riferimento agli artt. da 69 a 75 e da 78 a 86 (Titolo VI) dello statuto speciale - e dalla Provincia di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 dello stesso statuto, nonche' agli artt. 8 e 16 del d.lgs. 1992, n. 268, e al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 (contenenti entrambi norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), nei confronti dell'art. 8, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) contenente disposizioni urgenti a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, la' dove si prevede che il Governo procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle Regioni, degli enti locali e di altri enti, allo scopo di verificare che essi non eccedano, ogni mese, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso di inflazione programmato, e che il Governo, altresi', a seconda degli esiti di tali verifiche, predispone tutte le misure necessarie a ricondurre i flussi di spese nei limiti programmati. Ed invero ne' la statuizione, di tipo conoscitivo, concernente il monitoraggio, ne' la statuizione, di tipo operativo, concernente le "misure" che il Governo potrebbe assumere, possono costituire, di per se' - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - un vincolo obbligatorio a non spendere nell'esercizio finanziario 1997 una somma maggiore di quella spesa nell'esercizio finanziario precedente, ne' quindi rappresentare un anomalo strumento di controllo, eccedente i limiti entro i quali, in un quadro di leale collaborazione, ai fini del coordinamento della finanza regionale e provinciale con quella nazionale, secondo i principi stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, possono esercitarsi i poteri statali. Atteso che l'attivita' di monitoraggio non risulta che possa esplicarsi attraverso gravosi accertamenti ispettivi, ma presuppone moduli di verifica concordati nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e adottati d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali. Mentre, per quanto riguarda la previsione di eventuali "misure", va considerato che anch'essa, benche' finalizzata al contenimento della spesa, si limita sostanzialmente a rinviare la precisa definizione delle diverse fattispecie a successivi provvedimenti, per il momento assolutamente indeterminati, e solo nei casi in cui si riscontrassero scostamenti significativi, rispetto ai pagamenti effettuati nel 1996; che la possibilita', anche contemplata, che tali "misure" siano di "carattere legislativo", non si fonderebbe certo sulla norma impugnata, essendo il Governo, per Costituzione, gia' titolare dei poteri di iniziativa legislativa e di decretazione di urgenza, e che comunque - come anche e' espressamente stabilito - le "misure" stesse dovrebbero essere pur sempre adottate "nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie". Cosicche', essendo questo questo il contenuto della disposizione censurata, non sussiste alcuna violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ne' della loro competenza a disciplinare la finanza e la contabilita' degli enti locali provinciali e degli altri enti dipendenti, e neppure infine della procedura prescritta per la emanazione e la modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale. - Cfr. S. nn. 416/1995 e 182/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24411

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Provincia di Trento, in riferimento alle norme - poste a garanzia dell'autonomia finanziaria delle Province autonome - del Titolo VI dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 8, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La disposizione impugnata, infatti, si limita a rinviare, ai fini della disciplina degli impegni e dei pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti al regime di tesoreria univa, alle norme dei commi seguenti dello stesso articolo, e pertanto, in difetto di una propria precettivita', risulta priva di effetti lesivi per la ricorrente. - Cfr., in giudizio, per conflitto di attribuzione, su norma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, giudicata anch'essa priva di effetti lesivi per carenza di immediata precettivita', S. n. 137/1998. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), così come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate, in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze