Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1998
Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, ultimo co., legge n. 463 del 4 luglio 1959
- art. 12, legge n. 613 del 22 luglio 1966
- art. 12, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
- art. 15, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- art. 12, comma 1, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24386
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione>>, in quanto - premesso che il 'vulnus' recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non gia' dalla esclusione degli interessi legali, bensi' dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta; e considerato, altresi', che legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purche' non simbolica, misura, tenendo conto, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo - anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, <<la Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali>>, cosicche' il legislatore puo' scegliere tra una pluralita' di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformita' alla Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi. Pertanto, non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca in ordine alla quantificazione degli interessi ne' in ordine alla loro decorrenza, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, la individuazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi va rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo e l'esigenza di tener conto delle particolarita' della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS. red.: G. Leo
Massima n. 24387
Premessa la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione>>; in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di incostituzionalita' va estesa, nei medesimi termini, all'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, ed al primo comma di quest'ultimo articolo concernente gli esercenti attivita' commerciali. Infatti, tra le due disposizioni da ultimo menzionate <<alle quali deve estendersi in via conseguenziale la dichiarazione di incostituzionalita'>> e l'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 463 del 1959, impugnato nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, vi e', <<in virtu' della equiparazione disposta dallo stesso art. 12>>, piena coincidenza testuale, ed i medesimi motivi che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 citato, sussistono anche con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati da coltivatori diretti ed esercenti attivita' commerciali. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;
2) dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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