Corte costituzionale
Sentenza n. 352/1998
Corte cost., sent. 9 ottobre 1998, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 352/1998
- Data di deposito
- 9 ottobre 1998
- Data di decisione
- 28 settembre 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 16 maggio 1996
Parametri
- art. 3, n. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 1, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 24174
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato disciplinare, con il regolamento emanato con decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 1996, n. 413, nell'ambito della Provincia di Bolzano, gli esami di idoneita' all'esercizio di funzioni di direzione nelle strutture sanitarie. Di conseguenza l'art. 28 dell'impugnato regolamento, secondo il quale, a tutela dei cittadini di lingua tedesca, possono essere organizzati in Provincia di Bolzano esami di idoneita' disciplinati con legge della Provincia, "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", va annullato. In materia di professioni sanitarie, infatti, nell'art. 3 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita' emanate con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e' bensi' previsto che restino ferme le competenze degli organi statali riguardo agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali, disponendosi pero' al tempo stesso -in forza delle modifiche apportate in proposito dall'art. 1 delle Norme di attuazione a loro volta emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - che nella Provincia di Bolzano tali esami possono essere organizzati con l'osservanza, tuttavia, dell'art. 5 delle Norme di attuazione in materia di igiene e sanita' emanate, ad integrazione del d.P.R. n. 474 del 1975, con d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, secondo il quale la potesta' legislativa riconosciuta al riguardo alla Provincia autonoma - a garanzia del diritto dei candidati di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca - deve esercitarsi "nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali". Cosicche', nel fissare, in luogo di questo, il limite del "rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", l'impugnato art. 28 del decreto ministeriale, concreta una palese violazione delle Norme di attuazione statutaria, alla quale peraltro si aggiunge quella del principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale- secondo il quale non e' ammissibile che norme dirette a limitare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali siano poste attraverso un decreto ministeriale. Pertanto - assorbiti i motivi ulteriormente dedotti nel ricorso - deve riconoscersi che la denunciata lesione della sfera di competenza della Provincia autonoma senza dubbio sussiste. - Riguardo al su richiamato principio della giurisprudenza della Corte costituzionale v., 'ex plurimis', S. n. 204/1991. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro della sanità, gli esami di idoneità di cui al d.m. 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, e conseguentemente annulla l'art. 28 dello stesso regolamento ministeriale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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