Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1998
Corte cost., sent. 23 settembre 1998, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1998
- Data di deposito
- 23 settembre 1998
- Data di decisione
- 22 settembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 8, comma 3, legge n. 890 del 20 novembre 1982
Massime
Massima n. 24172
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <<nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalita' descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento>>, in quanto - posto che, nel sistema delineato dalla predetta legge, l'ufficiale giudiziario puo' utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente; e che in materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, se la parte non chieda che la notificazione sia eseguita personalmente - deve escludersi che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Infatti, mentre per quest'ultima ipotesi l'art. 140 cod. proc. civ. impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalita' indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilita' di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione siffatta manca invece nella disciplina censurata, che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilita' di conoscenza dell'atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Cfr. S. n. 591/1989 e O. nn. 429/1988, 899/1988 e 138/1990. red.: G. Leo
Massima n. 24173
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <<nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale>>, in quanto - premesso che la funzione propria della notificazione e' quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa - la disposizione denunciata, in un contesto sociale ben diverso da quello esistente all'epoca della sua emanazione risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale, nel caso di assenza dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio, che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 citata, non e' piu' posto nelle condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e si trova percio' in una situazione di impossibilita' o comunque di notevole difficolta' di individuazione dell'atto notificatogli, tale da potergli precludere in concreto ogni effettiva possibilita' di difesa. - V. massima A. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 1998.
Il presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 23 settembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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