Corte costituzionale
Sentenza n. 326/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 13, comma 2, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 13, comma 5, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 9, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 6, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 3, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 10, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 11, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 14, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 12, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 5, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 4, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 7, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 8, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- art. 13, comma 3, legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
- legge della Regione Marche n. 30 del 9 maggio 1997
Massime
Massima n. 24210
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 Cost., gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della legge della Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica) - i quali prevedono la soppressione dei consorzi, la conseguente liquidazione ed il trasferimento dei beni e del personale (artt. 9, 10, 11 e 12); attribuiscono alle Province tutte le funzioni in ordine alle opere di bonifica, ivi comprese quelle gia' spettanti ai consorzi di bonifica, anche riguardo alle opere di competenza privata (artt. 3 e 7, e il connesso art. 6); istituiscono e disciplinano i comitati di rappresentanza delle categorie interessate, configurati sostanzialmente come sostitutivi dei soppressi consorzi (artt. 4 e 5); attribuiscono alle Province, sostituite anche in questo ai consorzi, il compito di ripartire e di riscuotere le quote di spesa gravanti sui beneficiari delle opere di bonifica (art. 8); abrogano la legge regionale n. 13 del 1985, che disciplinava precedentemente la materia (art. 14) -, in quanto, pur non potendosi ritenere precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto delle funzioni amministrative incidenti in questa materia e di attribuire le funzioni pubbliche, gia' esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, specialmente territoriali, la legge impugnata non si e' pero' limitata a riordinare l'esercizio delle predette funzioni in tema di bonifica, ma ha inteso disporre della esistenza stessa dei predetti consorzi, con la loro soppressione ed il passaggio alle Province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l'esecuzione delle opere di competenza privata, nonche' dei beni e del personale, violando cosi' i principii fondamentali della legislazione statale nella materia. - Cfr. S. nn. 55/1963; 164/1990; 35/1992; 66/1992; 346/1994; 462/1995; 82/1998. red.: G. Leo
Massima n. 24279
La materia della <<bonifica integrale e montana>> risulta inclusa in quella della <<agricoltura e foreste>>, di competenza regionale, come individuata dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltre ad inquadrarsi per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto e di utilizzazione del territorio. Invero, il trasferimento - completato con la predetta norma - delle relative funzioni amministrative non ha solo l'effetto di consentire l'esercizio da parte delle Regioni dei compiti gia' di pertinenza, in questa materia, degli organi dello Stato, ma ha altresi' l'effetto di rendere esercitabile la potesta' legislativa regionale nella materia medesima, ai sensi dell'art. 117 e della VIII disp. trans. finale, secondo comma, Cost. nonche' dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come sostituito dall'art. 17, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281), con i soli limiti derivanti dai principii fondamentali della legislazione statale nella materia. Peraltro, i consorzi di bonifica non sono <<enti locali>> "nel senso della disposizione dell'art. 118, primo comma, Cost.", difettando di caratteristiche come la territorialita' e la rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi comunitari; ma appartengono nel loro profilo pubblicistico, alla categoria degli <<enti pubblici locali>> operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, degli <<enti amministrativi dipendenti dalla Regione>> di cui all'art. 117 Cost. e all'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 citato, della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione puo' disporre nell'ambito e nei limiti della propria potesta' legislativa. - Cfr. S. nn. 164/1990 e 346/1994. red.: G. Leo
Massima n. 24280
In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - <<che si trova nelle disposizioni del r.d. n. 215 del 1933, come integrato da leggi piu' particolari successivamente intervenute>>-, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi <<speciali>> relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere <<di competenza dello Stato>>, necessarie <<ai fini generali della bonifica>>, eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere <<di competenza privata>>, cioe' di competenza dei proprietari, in quanto <<di interesse particolare dei propri fondi>>, rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto <<necessarie ai fini della bonifica>>, ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiche' fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (gia' statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale. - Cfr. S. nn. 55/1963; 35/1992, 66/1992, 462/1995; 82/1998. red.: G. Leo
Massima n. 24290
Non fanno parte dei principii fondamentali della legislazione statale in tema di consorzi di bonifica le norme che prevedono la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione per la esecuzione delle opere di bonifica <<di competenza statale>> che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente; che pongono la manutenzione e l'esercizio di tali opere a carico esclusivo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza; che attribuiscono di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere, con l'esclusione di determinate categorie di esse. Tale assetto dei compiti amministrativi e degli oneri era infatti coerente con una situazione nella quale, pur superate le primitive concezioni della bonifica <<igienica>>, le attivita' di bonifica erano comunque volte principalmente a realizzare migliori condizioni fisiche e produttive dei fondi agricoli; in seguito, il legislatore statale ha pero' disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrato sul ruolo dei piani di bacino e delle autorita' di bacino per i bacini di rilievo nazionale, ed ha, per altro verso, dettato nuove norme in tema di risorse idriche, prevedendo una organizzazione del <<servizio idrico integrato>> fondata sulla delimitazione di <<ambiti territoriali ottimali>> e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a Comuni e Province. In questo quadro, le leggi dello Stato prevedono bensi' che i consorzi di bonifica concorrano, secondo la rispettive competenze, alla realizzazione delle attivita' di difesa del suolo e partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia, ma non pongono vincoli alle Regioni in ordine all'assetto ed alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in detta materia. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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