Corte costituzionale

Sentenza n. 323/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
323/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:323

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna del 16 dicembre 1996

Parametri

  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 24118

Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, vincolante anche per la potesta' legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la posizione di norme-principio e per l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importante, sia -come gia' affermato dalla Corte- da norme legate con esse da un rapporto di coessenzialita' o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale. - S. n. 1033/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24119

L'art. 49, comma 1, lett. b), della legge riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", nella parte in cui consente di abbattere le specie di uccelli ivi elencate (colombaccio, beccaccia, merlo, ecc.) dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione. Non v'ha dubbio, infatti, che tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale il cui rispetto, in forza del precetto statutario, e' limite invalicabile della potesta' legislativa della Regione in materia, sia da annoverarsi il disposto dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio) secondo il quale i termini dei periodi di caccia, in conformita' e in attuazione della direttiva 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) "devono essere comunque contenuti tra il 1^ settembre e il 31 gennaio", dovendo escludersi, dato il rapporto di stretta connessione tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo e quelle -volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili- che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale, che -come pure ha sostenuto la difesa della Regione - la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociali possa riconoscersi solo alle prime. La decisione adottata, peraltro, non incide sulla facolta' delle Regioni, ad esse attribuita dallo stesso art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, - fermi restando i limiti dell'arco temporale 1^ settembre-31 gennaio - di apportare deroghe, in base ad accertamenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico, alla disciplina generale dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali. - V. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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