Corte costituzionale
Sentenza n. 291/1998
Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:291
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 24159
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante <<Modifiche al sistema penale>>, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale, in quanto - premesso che la Corte ha dovuto procedere ad alcune declaratorie di illegittimita' costituzionale nella specifica materia delle esclusioni oggettive dalla applicabilita' di sanzioni sostitutive, in rigorosa osservanza del principio di eguaglianza e superando il proprio generale indirizzo volto a non interferire nelle scelte legislative in materia sanzionatoria, che la hanno piu' volte portata a ritenere riservata al potere legislativo la valutazione di quelle esigenze di prevenzione generale che possono indurre alla esclusione degli autori di determinati reati da taluni benefici di ordine penale - ancora una volta la Corte e' costretta a richiamare il legislatore ad una complessiva revisione del regime delle esclusioni oggettive delle sanzioni sostitutive che elimini le distonie esistenti. Ed infatti, lo stato di disordine e di incertezza che ad opera di mancati interventi legislativi si e' venuto a creare nel delicato settore dei reati, dolosi come colposi, di comune pericolo rischia di compromettere la linea di tendenza volta ad una particolare protezione dei beni offesi da tali reati anche dal punto di vista della prevenzione generale: effetto che, come nel caso in esame, si produce non per consapevole scelta legislativa, ma per incongruenze derivanti dal sovrapporsi di interventi non coordinati. - Cfr. S. n. 78/1997, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale>>. - V., altresi', S. n. 254/1994, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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