Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1998

Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
291/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:291

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 24159

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante <<Modifiche al sistema penale>>, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale, in quanto - premesso che la Corte ha dovuto procedere ad alcune declaratorie di illegittimita' costituzionale nella specifica materia delle esclusioni oggettive dalla applicabilita' di sanzioni sostitutive, in rigorosa osservanza del principio di eguaglianza e superando il proprio generale indirizzo volto a non interferire nelle scelte legislative in materia sanzionatoria, che la hanno piu' volte portata a ritenere riservata al potere legislativo la valutazione di quelle esigenze di prevenzione generale che possono indurre alla esclusione degli autori di determinati reati da taluni benefici di ordine penale - ancora una volta la Corte e' costretta a richiamare il legislatore ad una complessiva revisione del regime delle esclusioni oggettive delle sanzioni sostitutive che elimini le distonie esistenti. Ed infatti, lo stato di disordine e di incertezza che ad opera di mancati interventi legislativi si e' venuto a creare nel delicato settore dei reati, dolosi come colposi, di comune pericolo rischia di compromettere la linea di tendenza volta ad una particolare protezione dei beni offesi da tali reati anche dal punto di vista della prevenzione generale: effetto che, come nel caso in esame, si produce non per consapevole scelta legislativa, ma per incongruenze derivanti dal sovrapporsi di interventi non coordinati. - Cfr. S. n. 78/1997, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale>>. - V., altresi', S. n. 254/1994, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze