Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1998

Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:290

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 24164

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, in quanto - premesso che circa l'attivita' valutativa sul <<tema cautelare>> che si compie in sede di riesame, nessun dubbio puo' sorgere sulla sua idoneita' a costituire un fattore di pregiudizio rilevante ai fini dell'incompatibilita', essendo la cognizione demandata al tribunale del riesame 'ex' art. 309 cod. proc. pen. piena, di legittimita' e merito, non condizionata alle prospettazioni di parte, e consentendo la stessa ogni possibile decisione (di conferma o di riforma o di annullamento dell'ordinanza cautelare), senza limiti di devoluzione e senza vincoli derivanti dalla motivazione del provvedimento oggetto di riesame - nell'udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice e' chiamato ad una funzione sicuramente qualificabile come <<giudizio>>, poiche' egli puo' adottare un'ampia gamma di pronunce conclusive del processo altrimenti riservate all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilita' dell'imputato. Pertanto, in ragione della natura delle decisioni, e delle correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare nel processo minorile, la previsione dell'incompatibilita' contenuta nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. impugnato deve essere estesa ai rapporti tra la partecipazione al collegio del riesame e la successiva partecipazione al collegio costituito per l'udienza preliminare. - V. S. n. 311/1997, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in oggetto, <<nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice per l'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni per il giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato>>. - A partire dalla sentenza n. 432 del 1995, la Corte ha ripetutamente affermato che il principio costituzionale del <<giusto processo>> comporta l'esigenza di escludere che uno stesso giudice-persona fisica possa pronunziarsi, nel medesimo procedimento e nei confronti dello stesso imputato, sia in sede cautelare personale sia in sede di giudizio conclusivo sul merito dell'imputazione, poiche' la sostanziale duplicazione di attivita' decisionali, che verrebbe in tali casi a verificarsi, costituirebbe ragione di <<pregiudizio>> per la funzione decisoria del giudice, relativamente alla pronunzia sul merito dell'ipotesi di accusa che lo stesso giudice e' chiamato a rendere. Sul punto, cfr., altresi', tra le molte, S. nn. 131/1996 e 155/1996. - Circa la caratterizzazione esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel processo penale ordinario, v., da ultimo, O. nn. 91/1998 e 191/1998. red.: G. Leo

Massima n. 24165

Premesso che e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, e stante l'identita' della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi accusatoria; la medesima norma deve essere dichiarata incostituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. Infatti, anche nel giudizio di appello 'de libertate', nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilita' al giudizio. - V. massima A. - Cfr., inoltre, S. n. 131/1996, punto 3.4 del diritto, e S. n. 155/1996, punto 4.3 del diritto, nelle quali si e' osservato che <<la simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini del regime dell'incompatibilita', solo in quanto attraverso l'appello il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali dell'ordinanza che ne e' oggetto>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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