Corte costituzionale
Sentenza n. 273/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 11, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- All. D, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- All. B, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- All. A, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- All. C, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 1, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1996
Parametri
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 3, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 24135
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Trento in ordine al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale) con particolare riferimento ad alcune delle disposizioni dello stesso ed ai relativi allegati, deve dichiararsi che spetta allo Stato adottare, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/ CEE. Al riguardo, infatti, deve escludersi in radice la sussistenza della lamentata lesione della sfera di competenza della ricorrente in quanto il provvedimento impugnato trova sicuro fondamento nella necessita' di assicurare il soddisfacimento di esigenze unitarie e l'assolvimento degli obblighi comunitari, in ordine ai quali lo Stato ha una specifica responsabilita'. Cosi' come, dovendo attribuirsi alla premessa dell'atto (art. 1, comma 1) non investita dall'impugnativa - secondo cui l'ambito di applicazione della direttiva nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' da ritenersi limitato ad un obbligo di attuazione dei fissati obiettivi, "nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione" - valore di criterio interpretativo delle altre disposizioni del provvedimento che fanno riferimento specifico alle Province autonome, va respinto l'assunto che lo stesso abbia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante anche negli aspetti procedurali. Mentre, per quanto particolarmente attiene ai progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, va sottolineato che secondo l'ordinamento italiano, pur potendo la valutazione di impatto ambientale articolarsi in una molteplicita' di discipline regionali, la individuazione dei casi in cui, per i progetti inclusi nell'Allegato II della direttiva CEE, vi deve essere un obbligo di compiere tale valutazione, resta disciplinata dall'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria del 1993) - norma che, non contestata dalla ricorrente, costituisce la base del provvedimento impugnato - e che la qualificazione di importanza dell'impatto per detti progetti e' il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario nell'ambito del singolo Stato membro e come tale impegna tutte le Regioni e Province autonome ad osservarlo, rimanendo suscettibile, tuttavia, di variazioni, espressamente consentite nell'atto di indirizzo, a seconda delle particolari esigenze del territorio regionale, limitate ad una banda di oscillazione del 30% in piu' o in meno (art. 1, comma 7, in riferimento agli Allegati D e B): misura tutt'altro che irragionevolmente limitativa della sfera regionale e provinciale. - Sulla responsabilita' dello Stato in ordine all'adempimento degli obblighi comunitari, v. S. nn. 304/1987 e 210/1987. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare anche nei confronti della provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II, alla direttiva comunitaria 85/337/CEE.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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