Corte costituzionale
Sentenza n. 262/1998
Corte cost., sent. 9 luglio 1998, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/1998
- Data di deposito
- 9 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, legge n. 66 del 15 febbraio 1996
- art. 398, comma 5, 'bis', codice di procedura penale
Massime
Massima n. 24179
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <<nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-'quinquies' cod. pen. (Corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno>>, in quanto - premesso che, mentre la disposizione che consente il ricorso all'incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66 del 1966, la disposizione denunciata, che prevede il ricorso a modalita' particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall'art. 609'-'quinquies' - la limitazione alla applicabilita' della disposizione che prevede modalita' particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all'art. 609-'quinquies', non trova alcuna giustificazione ragionevole. Invero, le esigenze di salvaguardia della personalita' del minore (oltre che di assicurazione della genuinita' della prova), a tutela delle quali la disposizione e' dettata, sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicche' non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore; la qual cosa, peraltro, non risulta in alcun modo dalla ricostruzione dell'"iter" parlamentare della legge n. 66 citata. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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