Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1998

Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Massime

Massima n. 24171

E' costituzionalmente illegittimo,per violazione dell'art. 3, primo comma , Cost., l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, in quanto - premesso che la norma denunciata dispone l'inserimento della predetta clausola <<nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attivita' economica organizzata e nei capitolati d'appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche>>; e che la 'ratio' dell'art. 36 di cui si tratta e' da rinvenire, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'esigenza di assicurare uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, nel caso in cui nell'esercizio di una determinata attivita' imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione - lo strumento utilizzato per la scelta del contraente non introduce, sotto lo specifico profilo dell'inserzione della c.d. <<clausola sociale>>, aspetti peculiarmente caratterizzanti l'appalto di opere rispetto alla concessione di pubblici servizi e, soprattutto, <<non concorre ad enucleare la precipua 'ratio' dell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, come, tra l'altro, avvalora la circostanza che detta disposizione accomuna le ipotesi degli appalti di opere pubbliche e quelle dei benefici finanziari e creditizi>>. Pertanto, la stesa 'ratio' della disposizione ed il suo corretto collegamento <<soggettivo>> con i <<lavoratori subordinati>> inducono a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di efficacia, dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di concessione della pubblica amministrazione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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