Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, p. 1 let.D, decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987
- art. 4, punto 5, decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987
- legge n. 402 del 30 ottobre 1987
Massime
Massima n. 24011
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., l'art. 4, punto, 1, lettera d) e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (recante: <<Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco>>), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 - nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per piu' di quaranta giorni per infermita' contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita' fisica - dovendosi ritenere manifestamente priva di qualunque giustificazione la conseguenza sanzionatoria, espressamente assimilata all'espulsione, che la norma riconnette al provvedimento di dimissione dal corso, ove la si confronti con la situazione - addotta a paragone dal giudice 'a quo' - dell'agente ausiliario non ancora ammesso al corso stesso, la cui assenza per infermita', pur protrattasi oltre i termini indicati nella predetta norma, non comporta l'automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. Peraltro, viene attribuito dalla norma al mero dato della frequenza un valore addirittura preminente rispetto al rendimento; e cio', sino al punto di ricollegare alla assenza per infermita', protratta oltre un certo termine, la cessazione automatica del rapporto di servizio, impedendo all'Amministrazione di consentire la partecipazione dell'allievo, che abbia nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica, ad un corso successivo; mentre, in base all'art. 48 della legge n. 121 del 1981 (che detta il regime ordinario dei corsi per la nomina ad agente di polizia), gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre, e lo stesso decreto-legge n. 325 del 1987, ai sensi dell'art. 3, comma 5, consente agli agenti in prova di ripetere il periodo pratico, nel caso di giudizio sfavorevole, alla fine del periodo di prova cui siano ammessi al termine del corso in argomento. - Cfr. S. nn. 297/1994, 195/1998 e O. n. 140/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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