Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1998
Corte cost., sent. 20 maggio 1998, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1998
- Data di deposito
- 20 maggio 1998
- Data di decisione
- 8 maggio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:173
Norme oggetto del giudizio
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 14 giugno 1996
Massime
Massima n. 24068
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (recante:<<Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive>> - il quale, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', sostanzialmente esonera dall'obbligo di specifica autorizzazione l'attivita' di gestione di impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi -, poiche' e' palese il contrasto di questa disciplina con i principi espressi dalla legislazione statale in materia (in particolare con le disposizioni del decreto delegato 10 settembre 1982, n. 915, ma anche con quelle del successivo decreto 5 febbraio 1997, n. 22), che stabilisce l'obbligatorieta', anche alla stregua dell'orientamento della Corte di legittimita', dell'autorizzazione per ogni fase e per ogni operazione dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti, compresi quelli allo stato liquido, <<con l'evidente finalita' di consentire ed agevolare una efficace vigilanza ed il complessivo controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti>> (sentenza n. 96 del 1994). D'altronde, come la Corte ha piu' volte chiarito, la necessita' di autorizzazione per le singole attivita' della gestione dei rifiuti e' posta dal legislatore statale come principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. - Cfr. S. nn. 96/1994, 194/1993 e 306/1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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