Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1998

Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:137

Norme oggetto del giudizio

  • Tabella A, Quadro 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1997
  • Tabella A, quadro 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1997

Parametri

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 6 aprile 1984
  • art. 78, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • decreto legislativo n. 291 del 6 luglio 1993
  • art. 90, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 56, legge n. 186 del 27 aprile 1982
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 6 aprile 1982
  • art. 90, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 23864

A norma dell'art. 90 dello Statuto speciale del 1972, nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa, con una sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, "secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo". La specialita' della disciplina di questi organi giurisdizionali -gia' contenuta peraltro nel testo originario dello statuto (art. 78, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) - e' stata ribadita anche dalla successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, che, nel dettare le norme generali dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario, all'art. 56 espressamente stabilisce che "l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella Regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal Titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione". A questo principio di specialita' hanno dato piena applicazione le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, con le quali alla prevista istituzione dei suddetti organi di giustizia amministraativa si e' provveduto, e che -emanate previo parere delle commissioni paritetiche previste dall'art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972- hanno puntualmente disciplinato la loro organizzazione, anche per quanto riguarda il personale amministrativo, espressamente previsto dall'art. 12, con norme di rango primario, nell'esercizio di una "competenza riservata e separata". Al che consegue che ogni successiva variazione della dotazione del personale amministrativo degli organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige deve essere posta in essere da una fonte paraordinata e osservando le particolari procedure di consultazione obbligatoria a tal fine previste dallo statuto. Come appunto e' avvenuto con le Norme di attuazione emanate con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, per la modifica della tabella B del predetto d.P.R. n. 426 del 1984 relativa alla Sezione autonoma di Bolzano. - In tema di norme di attuazione statutaria e principi relativi v. S. nn. 237/1983, 180/1980, 212/1984, 95/1994, 182/1997 e 121/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23865

Non spetta allo Stato stabilire, con l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. Di conseguenza il suddetto decreto, limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del Tribunale regionale medesimo, va annullato. Non puo' infatti ritenersi che le forme di "delegificazione" previste in generale in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali -in attuazione delle quali nell'art. 18 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580 (richiamato nel preambolo del decreto) prevede la competenza del Presidente del Consiglio - possano riguardare anche gli organi di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige, istituiti da una norma (art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) di livello costituzionale, che ha riservato la loro attuazione alla competenza di una fonte specifica e "separata" dalle altre, e cioe' alle Norme di attuazione, da emanarsi con osservanza delle apposite procedure e con il parere delle commissioni paritetiche richieste dall'art. 107 dello statuto speciale. Ne', quindi, puo' ammettersi che le norme stabilite in materia, conformemente a questi criteri sostanziali e formali, dall'art. 12 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 - che regolamenta sia le modalita' di istituzione delle segreterie, sia le relative dotazioni organiche - siano modificate con un provvedimento adottato unilateralmente dallo Stato con una fonte di livello non primario. Ne consegue che la denunciata illegittima menomazione -derivante pur sempre, anche se non dal contenuto della norma modificatrice, dal modo in cui e' stata approvata - di funzioni consultive obbligatorie delle ricorrenti Regione e Provincia autonoma, senza dubbio sussiste, le domande cautelari formulate con i ricorsi risultando assorbite dalla presente decisione di merito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23866

Deve dichiararsi inammissibile, per inesistenza dell'interesse a ricorrere -con assorbimento della istanza di sospensione contestualmente proposta- il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa) limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. In calce alla stessa tabella, al punto indicato, si stabilisce infatti espressamente che tale dotazione organica assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento che dovra' essere successivamente emanato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, sicche' appare chiaro che, per tale parte, esprimendo la suddetta Tabella solo un'opzione di massima per quella che secondo gli organi centrali di governo potrebbe essere la futura dotazione della sezione autonoma di Bolzano, il decreto impugnato e', allo stato, del tutto carente di efficacia precettiva e quindi inidoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite dalla ricorrente. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa), limitatamente alla tabella A, quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige;

Dichiara che non spetta allo Stato stabilire unilateralmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e, di conseguenza, annulla il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, limitatamente alla tabella A, quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del tribunale regionale medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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