Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
446/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:446

Parametri

  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 24346

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria - in seguito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in data 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse <<in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale>> nel corso di due interviste televisive e radiofoniche -, con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che <<i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Reggio Calabria>>, sottoponendolo a processo penale, <<hanno avviato un conflitto con il Parlamento>>. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce alla Camera di appartenenza la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e che sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare solo 'incidenter tantum' la sindacabilita' di detta opinione, ferma restando la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante i mezzi di impugnazione ordinaria; nel caso di specie, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali e' stato instaurato il procedimento penale in oggetto; dalla qual cosa si evince che non sussiste il requisito oggettivo, non essendovi materia di un conflitto. - Cfr. O. nn. 388/1998, 389/1998, nonche' S. nn. 265/1997 e 1150/1988. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze