Corte costituzionale
Ordinanza n. 446/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 446/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:446
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24346
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria - in seguito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in data 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse <<in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale>> nel corso di due interviste televisive e radiofoniche -, con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che <<i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Reggio Calabria>>, sottoponendolo a processo penale, <<hanno avviato un conflitto con il Parlamento>>. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce alla Camera di appartenenza la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e che sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare solo 'incidenter tantum' la sindacabilita' di detta opinione, ferma restando la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante i mezzi di impugnazione ordinaria; nel caso di specie, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali e' stato instaurato il procedimento penale in oggetto; dalla qual cosa si evince che non sussiste il requisito oggettivo, non essendovi materia di un conflitto. - Cfr. O. nn. 388/1998, 389/1998, nonche' S. nn. 265/1997 e 1150/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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