Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/1998
Corte cost., ord. 27 novembre 1998, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/1998
- Data di deposito
- 27 novembre 1998
- Data di decisione
- 23 novembre 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:388
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24256
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, in seguito alle ordinanze di rinvio a giudizio emesse da quest'ultimo per le opinioni espresse dal ricorrente, durante una trasmissione televisiva, riguardo al pubblico ministero Raffaele Tito ed al giudice per indagini preliminari Anna Fasan, entrambi in servizio a Pordenone - con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che le <<autorita' giudiziarie di Treviso>> chiamandolo a rispondere in due procedimenti penali di una opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento -, per difetto del requisito oggettivo del conflitto. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce esclusivamente alla Camera di appartenenza <<la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare 'incidenter tantum' la sindacabilita' di detta opinione>>; nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali di cui si tratta: dalla qual cosa si evince che non vi e' materia di un conflitto. - Cfr., da ultimo, O. n. 179/1998. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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