Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1998

Corte cost., ord. 27 novembre 1998, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
388/1998
Data di deposito
27 novembre 1998
Data di decisione
23 novembre 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:388

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 24256

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, in seguito alle ordinanze di rinvio a giudizio emesse da quest'ultimo per le opinioni espresse dal ricorrente, durante una trasmissione televisiva, riguardo al pubblico ministero Raffaele Tito ed al giudice per indagini preliminari Anna Fasan, entrambi in servizio a Pordenone - con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che le <<autorita' giudiziarie di Treviso>> chiamandolo a rispondere in due procedimenti penali di una opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento -, per difetto del requisito oggettivo del conflitto. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce esclusivamente alla Camera di appartenenza <<la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare 'incidenter tantum' la sindacabilita' di detta opinione>>; nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali di cui si tratta: dalla qual cosa si evince che non vi e' materia di un conflitto. - Cfr., da ultimo, O. n. 179/1998. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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