Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/1998
Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/1998
- Data di deposito
- 9 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993
Parametri
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 24078
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sollevata con riferimento all'art. 4 l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in quanto - posto che il giudice rimettente ha individuato l'oggetto del giudizio 'a quo' nell'annullamento di diverse disposizioni del regolamento di esecuzione della l. reg. n. 29 del 1993, che dipendono dala vigenza del sistema concessorio previsto della disposizione impugnata; e che lo stesso giudice rimettente ha precisato di aver deciso, con sentenza parziale, "tutti i motivi di gravame proposti", giudicandoli infondati - la questione medesima e' irrilevante per difetto di pregiudizialita', tenuto conto che il giudice 'a quo', pronunciando nel corso dello stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la necessaria applicazione della disposizione censurata, si e' precluso la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale. - S. nn. 242/1990, 166/1992 e 315/1992. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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