Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1998

Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/1998
Data di deposito
9 luglio 1998
Data di decisione
30 giugno 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993

Parametri

  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 24078

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sollevata con riferimento all'art. 4 l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in quanto - posto che il giudice rimettente ha individuato l'oggetto del giudizio 'a quo' nell'annullamento di diverse disposizioni del regolamento di esecuzione della l. reg. n. 29 del 1993, che dipendono dala vigenza del sistema concessorio previsto della disposizione impugnata; e che lo stesso giudice rimettente ha precisato di aver deciso, con sentenza parziale, "tutti i motivi di gravame proposti", giudicandoli infondati - la questione medesima e' irrilevante per difetto di pregiudizialita', tenuto conto che il giudice 'a quo', pronunciando nel corso dello stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la necessaria applicazione della disposizione censurata, si e' precluso la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale. - S. nn. 242/1990, 166/1992 e 315/1992. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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