Corte costituzionale
Ordinanza n. 245/1998
Corte cost., ord. 3 luglio 1998, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 245/1998
- Data di deposito
- 3 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997
- art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997
Parametri
- art. 27, ult. comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 5, Costituzione
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 24053
Nei giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, qualora manchino altre parti costituite, produce di per se' l'effetto di estinguere il processo. - Cfr. O. n. 524/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24054
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli- Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - per asserita violazione degli artt. 65 e 4, n. 1, dello Statuto speciale e dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di legalita' sostanziale - in relazione alle disposizioni dell'art. 28 del Regolamento (sulla disciplina delle patenti nautiche) approvato con d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, concernenti il conferimento alle Regioni di nuove funzioni in materia di scuole nautiche, deve dichiararsi, a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 105, comma 3, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) - con il quale le funzioni suddette sono state attribuite alle province - la Regione Friuli-Venezia Giulia, in prossimita' dell'udienza pubblica, "in considerazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere", ha infatti depositato -previa notifica alla Presidenza del Consiglio, peraltro non costituitasi in giudizio- dichiarazione di rinuncia al ricorso. - Sulla efficacia estintiva immediata della rinuncia al ricorso in mancanza di altre parti costituite, v. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
Testo integrale
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