Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1997
Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:86
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero della funzione pubblica n. 22 del 27 novembre 1995
- Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 11 ottobre 1993
- nota del Commissario del governo provincia Trento del 26 febbraio 1996
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 18, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 28 dicembre 1985
Parametri
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
- decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
- decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- art. 20, comma 9, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 13, comma 1, lett. c), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 13, comma 1, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- decreto legislativo n. 429 del 21 settembre 1995
- decreto legislativo n. 430 del 21 settembre 1995
Massime
Massima n. 23184
E' inammissibile, per difetto di interesse, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana contro la circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/95 del 27 novembre 1995, con riferimento ai punti 3.2, secondo capoverso, ultima parte, e 6.2. red.: S. Di Palma
Massima n. 23185
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro la circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/95 del 27 novembre 1995, in riferimento ai punti 3.7 e 6.1, in quanto tali punti non si applicano alla Provincia ricorrente. red.: S. Di Palma
Massima n. 23186
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare ministeriale concernente i compiti del Commissario del Governo, le materie oggetto dei seguenti punti della circolare n. 22/95 del 27 novembre 1995: - 1.8 terzo capoverso, in quanto le conferenze e i gruppi di cui parla tale punto non coinvolgono le amministrazioni regionali ma unicamente uffici decentrati delle amministrazioni dello Stato, sicche' l'attivita' di coordinamento che il Commissario puo' promuovere riguarda solo questi ultimi; - 3.2 primo capoverso, nella parte in cui attribuisce al Commissario del Governo il compito di seguire l'attivita' istituzionale degli organi regionali, in quanto non si tratta di un'attivita' di vigilanza, ma della generica attivita' di acquisizione di notizie (senza la quale nessuna collaborazione leale potrebbe essere attuata), che, per quanto riguarda il Commissario del Governo, ha la sua piu' specifica base legale nell'art. 13, comma 1, lett. c), l. n. 440 del 1988. - S. n. 342/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 23187
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare i compiti delle Regioni conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate, nei termini di cui al punto 6.1 primo capoverso della circolare n. 22/95 del 27 novembre 1995, in quanto, in relazione alle funzioni amministrative delegate, l'art. 5 d.P.R. n. 616 del 1977 non impone affatto alle Regioni l'onere di trasmettere tutti gli atti che ne siano espressione, ma richiede al Governo di stabilire le categorie di atti di cui le Regioni devono dare comunicazione al Commissario del Governo. Deve essere, pertanto, annullato il punto 6.1 primo capoverso della circolare stessa. red.: S. Di Palma
Massima n. 23188
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, stabilire con circolare che le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento al Governo siano effettuate, di norma, per il tramite del Commissario del Governo, in quanto - posto che la direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, adottata ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988, non pone alcun vincolo, seppure in forma attenuata, ai comportamenti delle Regioni e delle Province autonome in ordine alle comunicazioni verso lo Stato - non puo' essere consentito al Ministro adottare con circolare disposizioni integrative degli statuti speciali o delle relative norme di attuazione contrastanti con le direttive in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, legittimate dal predetto art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988. Deve essere, pertanto, annullato, nei confronti della Provincia autonoma di Trento il punto n. 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/95 del 27 novembre 1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 23189
Non spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, invitare la Provincia a far pervenire le deliberazioni assunte nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonche' le deliberazioni integrali attuative delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e 430 del 21 settembre 1995. Deve essere, pertanto, annullata la nota del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prot. n. 310/Gab., del 26 febbraio 1996. - v. massima B. red.: S. Di Palma
Massima n. 23190
In mancanza di una specifica disposizione legislativa che attribuisca alla pubblicazione delle circolari sulla Gazzetta Ufficiale l'effetto di determinare una presunzione legale di conoscenza, le circolari stesse devono essere notificate o comunicate e solo da quel momento o da quello diverso, in cui la Regione o la Provincia autonoma ne abbia avuto piena conoscenza, inizia a decorrere il termine previsto dall'art. 39, l. n. 87 del 1953, per la proposizione del conflitto di attribuzione. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Toscana nei confronti della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995, in riferimento ai punti 3.2, secondo capoverso, ultima parte, e 6.2;
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento nei confronti della citata circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, in riferimento ai punti 3.7 e 6.1;
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare ministeriale concernente i compiti del commissario del Governo, le materie oggetto dei punti 1.8, terzo capoverso, e 3.2, primo capoverso, della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare i compiti delle regioni conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate, nei termini di cui al punto 6.1, primo capoverso, della citata circolare; annulla conseguentemente il punto 6.1, primo capoverso, della circolare stessa;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, stabilire con circolare che le comunicazioni della provincia autonoma di Trento al Governo sono effettuate, di norma, per il tramite del commissario del Governo; annulla conseguentemente, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il punto 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento, invitare la provincia a far pervenire le deliberazioni assunte nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché le deliberazioni integrali attuative delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e 430 del 21 settembre 1995; annulla conseguentemente la nota del commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento del 26 febbraio 1996, prot. n. 310/Gab.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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