Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1997

Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1997
Data di deposito
3 aprile 1997
Data di decisione
24 marzo 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
  • art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996

Parametri

  • art. 2, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 7, decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993
  • art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 17, lett. d), statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
  • art. 6, lett. q), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 17, lett. f), statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 23168

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dei principi della legislazione statale e della competenza riservata allo Stato in tema di determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e di requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie (artt. 17 lett. b), d) ed f) dello Statuto speciale, in relazione agli artt. 6, lett. q) l. n. 833 del 1978 e 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, mod. dall'art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), nonche' in tema di ordinamento degli studi e tipologia dei titoli di studio universitari (art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 246 del 1985), gli artt. 1, 2 e 3 l. reg. Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il 24 marzo 1996 (Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale in materia di ammissione alle scuole di specializzazione) - volti a disciplinare attivita' di formazione dirette al conseguimento di titoli abilitanti o attestati per il profilo professionale di tecnico di dialisi - in quanto - posto che la formazione degli operatori sanitari non medici oggi fa capo ai corsi di diploma universitario istituiti ai sensi dell'art. 2 l. n. 341 del 1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) - fra le figure professionali, individuate in base a tale disciplina (le figure professionali da formare ed i relativi profili sono individuati con decreto del Ministro della Sanita'), non vi e', ad oggi, quella di tecnico di dialisi, ne', quindi, alcun ordinamento didattico stabilito per il relativo corso di diploma; sicche', in tale situazione, non possono ritenersi consentite alla Regione, nemmeno attraverso lo strumento del protocollo d'intesa con l'Universita', la individuazione e l'organizzazione "di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi" (art. 1 legge impugnata), per l'assorbente ragione che tale profilo non rientra, allo stato, fra quelli individuati dall'autorita' statale competente, e dunque non puo' essere rilasciato alcun "titolo abilitante" di tal genere. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della regione siciliana recante "Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione", approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 24 marzo 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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