Corte costituzionale
Sentenza n. 449/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:449
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 36, ultimo, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23653
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile nella fase preliminare, ma che non sia stato ritualmente proseguito con il deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita', tempestivamente notificati. Perche' possa aprirsi la seconda fase del procedimento (successiva alla delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso), destinata al definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto e alla decisione nel merito, il ricorrente ha infatti l'onere di provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati ed al deposito presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Si tratta, nell'attuale regolamentazione, di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, giacche' nello stesso termine di venti giorni deve aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre la intera catena di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio. Ne' puo' considerarsi equivalente al tempestivo deposito l'affidamento nel termine dell'atto al servizio postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare a questo procedimento, in tal senso. (Nella specie e' stato dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea parlamentare con la quale era stata dichiarata l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle frasi pronunciate da un parlamentare nel corso della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano, perche', dopo che la prima fase del conflitto si era chiusa con l'ordinanza n. 339 del 1996, il ricorrente aveva provveduto ad inviare a mezzo del servizio postale il ricorso, con la prova della notificazione eseguita, per il deposito nella cancelleria, alla quale era pero' pervenuto il giorno successivo alla scadenza del termine previsto). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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