Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:428

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 1113 del 13 marzo 1995
  • contratto di coop. Provincia-Camera commercio del 2 maggio 1995

Parametri

  • art. 27, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 5, Costituzione

Massime

Massima n. 23651

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato, e' inammissibile la costituzione dell'ente resistente oltre il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 27, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Tale termine, che decorre dalla notificazione del ricorso, ha infatti carattere perentorio (Nella specie la Provincia autonoma di Bolzano, costituendosi in giudizio, aveva sollevato alcune eccezioni preliminari di inammissibilita' del ricorso, che la Corte, dichiarando l'inammissibilita' della costituzione in giudizio, non ha preso in esame) red.: S. Pomodoro

Massima n. 23652

Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano adottare, senza averne dato previa comunicazione al Governo, la deliberazione n. 1113 del 13 marzo 1995 - che ha ad oggetto la stipulazione di un contratto di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano - e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la convenzione che ad essa ha dato esecuzione. Rispetto ad atti che - in quanto esplicitamente diretti ad una stretta collaborazione permanente delle Province autonome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, nella prospettiva di dar luogo all'apertura di una comune ed unitaria finestra economica - prefigurano una comune ed unitaria azione regionale transnazionale rispetto alla politica comunitaria, il Governo deve essere infatti posto tempestivamente in condizioni di potere eventualmente esprimere le proprie valutazioni e di ricevere, quindi, le informazioni che, secondo il principio di leale cooperazione (che trova fondamento nell'art. 5 Cost.) sono necessarie o richieste, giacche' spetta agli organi centrali dello Stato la competenza a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. - V. sulla competenza dello Stato a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, S. nn. 179/1987, 564/1988 e 739/1988, 472/1992 e 425/1995; sulla necessita' di informare preventivamente il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, in presenza di iniziative idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, S. nn. 343/1996 e 204/1993; sul ruolo delle comunita' regionali e locali in ambito comunitario, S. n. 20/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano adottare, senza averne dato previa comunicazione al Governo, la deliberazione n. 1113 del 13 marzo 1995 che ha ad oggetto la stipulazione di un contratto di cooperazione tra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e la Provincia autonoma di Bolzano, e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la convenzione che ad essa ha dato esecuzione; annulla, di conseguenza, tali atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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