Corte costituzionale
Sentenza n. 427/1997
Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 427/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:427
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 1, legge n. 413 del 26 luglio 1984
- art. 25, comma 4, legge n. 413 del 26 luglio 1984
- art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Massime
Massima n. 23611
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per la predetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole, in quanto - premesso che la Corte <<ha gia' avuto occasione di constatare (v., tra le molte, le sentenze nn. 388/1995, 264/1994, 428/1992, 307/1989, 822/1988) i paradossali effetti>> ai quali puo' condurre l'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria gia' versata in misura tale da radicare di per se' il diritto a pensione, determini, nonostante il maggior apporto contributivo, una riduzione del trattamento pensionistico - l'ipotesi in esame <<e' riconducibile alla stessa 'ratio decidendi' delle menzionate pronunzie, avendo riguardo segnatamente ai termini del tutto generali nei quali detta 'ratio' risulta da ultimo precisata: e, cioe', nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione e' destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione gia' consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere'; effetto questo da reputare irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost.>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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