Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
427/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:427

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, legge n. 413 del 26 luglio 1984
  • art. 25, comma 4, legge n. 413 del 26 luglio 1984
  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Massime

Massima n. 23611

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per la predetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole, in quanto - premesso che la Corte <<ha gia' avuto occasione di constatare (v., tra le molte, le sentenze nn. 388/1995, 264/1994, 428/1992, 307/1989, 822/1988) i paradossali effetti>> ai quali puo' condurre l'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria gia' versata in misura tale da radicare di per se' il diritto a pensione, determini, nonostante il maggior apporto contributivo, una riduzione del trattamento pensionistico - l'ipotesi in esame <<e' riconducibile alla stessa 'ratio decidendi' delle menzionate pronunzie, avendo riguardo segnatamente ai termini del tutto generali nei quali detta 'ratio' risulta da ultimo precisata: e, cioe', nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione e' destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione gia' consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere'; effetto questo da reputare irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost.>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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