Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1997
Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1997
- Data di deposito
- 11 dicembre 1997
- Data di decisione
- 27 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:382
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 2, legge n. 695 del 24 dicembre 1974
Massime
Massima n. 23642
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali e' stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <<benefici>>, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva -, tuttavia, cio' che appare decisivo ai fini del presente giudizio di costituzionalita' e' la stretta connessione tra le due fattispecie e l'identita' di valutazione del legislatore circa la gravita' dei fatti che esse prevedono: identita' di valutazione che si esprimeva originariamente nell'identita' di pene, stabilita l'una con una formula di rinvio all'altra (<<Alla stessa pena soggiace ...>>). Ne consegue che il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che, in relazione comparativa col reato previsto dall'art. 151 c.p.m.p., ha gia' piu' che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 8, risulta manifestamente privo di razionalita'. - V. S. n. 422/1993, nella quale si sottolinea che le due ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 sono dotate ciascuna di una propria autonoma ragion d'essere. - Cfr., pure, 'ex plurimis', S. nn. 84/1997, 313/1995 e 341/1994, nelle quali si rileva, tra l'altro, che la valutazione sull'arbitrarieta' delle scelte legislative, nei limiti dell'evidenza, compete alla Corte, senza che cio' comporti invasione nella discrezionalita' del legislatore. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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