Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1997

Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 6, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 9, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 8, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 1, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 2, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 7, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 5, legge n. 574 del 11 novembre 1996

Parametri

  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 23587

Gli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (concernente l'utilizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni agricoli) nelle parti in cui - come inequivocabilmente si desume dall'art. 7, che prevede la semplice facolta', non solo per le Regioni, ma anche per le Province autonome di Trento e Bolzano, espressamente citate, di redigere in materia un piano contenente "ulteriori precisazioni" - viene ad essi attribuita immediata e diretta applicabilita', prevalente sulle preesistenti norme delle legislazioni provinciali, nei territori delle Province medesime, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - come tali non derogabili dalle leggi ordinarie - emanate, riguardo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Secondo tale articolo, infatti, le leggi statali ordinarie immediatamente applicabili nei territori delle Province autonome sono solo quelle attinenti a materie in cui alle Province e' attribuita delega di funzioni statali o potesta' legislativa integrativa mentre quelle che, come la legge 'de qua', incidono su materie di competenza propria delle Province (quali certamente sono quelle, riguardanti, in tutti i suoi vari aspetti, la tutela ambientale, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, richiamati nel ricorso proposto nel caso dalla Provincia di Trento) comportano solo l'obbligo delle Province di adeguare le proprie legislazioni ai principi, in quelle stabiliti, costituenti limiti delle loro competenze ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Resta peraltro impregiudicato il problema se, quando - come nel caso di specie - la legge statale venga a perdere, in forza di pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diretta applicabilita' conferitale, ma non la piu' limitata efficacia vincolante suddetta, il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, e quello successivo (di novanta giorni) per la impugnazione da parte del Governo della legislazione provinciale non adeguata, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge statale ovvero da quella di efficacia della decisione della Corte. Sicuramente, invece, in seguito alla decisione della Corte, non vi e' luogo a pronunciarsi sulle altre censure mosse alle disposizioni della legge impugnata - sul presupposto della loro, ora venuta meno, immediata applicabilita' - circa l'asserita limitazione che da esse deriverebbe, in quanto ridotta a mera competenza integrativa, all'ambito della potesta' legislativa provinciale. - Cfr. S. nn. 38/1992, 40/1992 e 69/1995. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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