Corte costituzionale
Sentenza n. 372/1997
Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/1997
- Data di deposito
- 5 dicembre 1997
- Data di decisione
- 26 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Massime
Massima n. 23683
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria, in quanto, premesso che l'esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria, in relazione ad entrate di natura non tributaria, era gia' stata ritenuta da questa Corte contraria ai precetti costituzionali dell'eguaglianza e della garanzia di effettivita' della tutela giurisdizionale (v., in particolare, la sentenza n. 318 del 1995), in relazione alla questione in oggetto trovano piena applicazione i principi esposti nella sentenza n. 239 del 1997, nella quale la Corte ha posto ancora in risalto l'aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di <<graduazione>> dell'esecutivita' nel sistema di riscossione delle entrate di natura non tributaria, attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette - poiche' esso non solo <<impone al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresi', anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilita'" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie>> - giungendo alla conclusione che 'in subiecta materia' sono <<carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore, nei cui confronti si procede a riscossione coattiva>>, con la evidente conseguenza della <<violazione anche del principio di cui all'art. 24 della Costituzione>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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