Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1997

Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/1997
Data di deposito
21 novembre 1997
Data di decisione
13 novembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 31, primo per., legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 13, comma 5, lett.b), legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 23553

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1995 - in quanto, nonostante il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335) riconosca ai dipendenti del <<comparto scuola>> la facolta' di revocare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, evitando cosi' che essi restino privi, ad un tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non e' tuttavia sufficiente per porre rimedio all'irrazionalita' determinata dalla disposizione denunciata <<per la mancata considerazione della specifica posizione del personale della scuola>>, dalla quale deriva <<un'evidente incongruenza normativa all'interno della legislazione scolastica>>. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. - Cfr. S. n. 439/1994, con la quale e' stata dichiarata <<l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 - 'quinquies', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - nella parte in cui differisce, fino al 1^ gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993 - e, in via conseguenziale, dell'art. 5, comma 1-'bis', del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;

dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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