Corte costituzionale
Sentenza n. 347/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 31, primo per., legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 13, comma 5, lett.b), legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23553
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1995 - in quanto, nonostante il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335) riconosca ai dipendenti del <<comparto scuola>> la facolta' di revocare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, evitando cosi' che essi restino privi, ad un tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non e' tuttavia sufficiente per porre rimedio all'irrazionalita' determinata dalla disposizione denunciata <<per la mancata considerazione della specifica posizione del personale della scuola>>, dalla quale deriva <<un'evidente incongruenza normativa all'interno della legislazione scolastica>>. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. - Cfr. S. n. 439/1994, con la quale e' stata dichiarata <<l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 - 'quinquies', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - nella parte in cui differisce, fino al 1^ gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993 - e, in via conseguenziale, dell'art. 5, comma 1-'bis', del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;
dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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