Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:346
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 23552
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa pronunziarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - premesso che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Corte, l'ordinanza con cui il giudice dispone di formulare l'imputazione ha effetti pregiudicanti nei confronti della funzione di giudizio; e considerato altresi' che il procedimento per decreto penale di condanna integra gli estremi di un vero e proprio giudizio di merito, poiche' presuppone l'accertamento giudiziale del fatto storico e della responsabilita' dell'imputato - la pronunzia del giudice sulla richiesta di decreto penale di condanna e' pregiudicata, con violazione dei principi del giusto processo e dell'imparzialita' del giudice, dalla precedente ordinanza con cui quest'ultimo ha respinto la richiesta di archiviazione e disposto che il pubblico ministero formuli l'imputazione. - Sul significato dell'espressione "giudizio" rilevante ai fini delle situazioni di incompatibilita', cfr., tra le altre, S. nn. 401/1991; 131/1996; 155/1996. - V., inoltre, S. nn. 447/1990; 496/1990; 502/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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