Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1997

Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1997
Data di deposito
21 novembre 1997
Data di decisione
13 novembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:346

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 23552

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa pronunziarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - premesso che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Corte, l'ordinanza con cui il giudice dispone di formulare l'imputazione ha effetti pregiudicanti nei confronti della funzione di giudizio; e considerato altresi' che il procedimento per decreto penale di condanna integra gli estremi di un vero e proprio giudizio di merito, poiche' presuppone l'accertamento giudiziale del fatto storico e della responsabilita' dell'imputato - la pronunzia del giudice sulla richiesta di decreto penale di condanna e' pregiudicata, con violazione dei principi del giusto processo e dell'imparzialita' del giudice, dalla precedente ordinanza con cui quest'ultimo ha respinto la richiesta di archiviazione e disposto che il pubblico ministero formuli l'imputazione. - Sul significato dell'espressione "giudizio" rilevante ai fini delle situazioni di incompatibilita', cfr., tra le altre, S. nn. 401/1991; 131/1996; 155/1996. - V., inoltre, S. nn. 447/1990; 496/1990; 502/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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