Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:285

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 24 ottobre 1996

Parametri

  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 23401

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti delle competenze regionali, la legge della Regione Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio della Valle il 24 ottobre 1996, con la quale si e' istituita una tassa di circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali (autotreni e autoarticolati) in entrata e in uscita dal Traforo del Monte Bianco. Posto invero che il Traforo del Monte Bianco, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine fra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati (tra cui in particolare la Convenzione 14 marzo 1953, ratificata con legge 1^ agosto 1954, n. 846), fa parte di una strada di rilevanza oggettivamente internazionale, la normativa adottata dalla legge in questione si pone in contrasto, anzitutto, con il principio generale per cui le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono legiferare con effetti che vanno al di la' del proprio ambito territoriale, ed inoltre con la disposizione statutaria (art. 2, lett. f), secondo la quale la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di strade riguarda solo quelle di mero interesse regionale. Ne', a giustificazione della legge 'de qua', varrebbe far richiamo alle finalita' di tutela ecologica e ambientale che con essa si e' inteso perseguire, giacche' -come la Corte ha avuto modo di osservare- la competenza costituzionalmente garantita al riguardo alle Regioni puo' esercitarsi solo nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. - Sulla diversa questione, sollevata su altra legge della Regione Valle d'Aosta, istitutiva di una tariffa d'uso e circolazione su strade extraurbane di limitata rilevanza locale, v. S. n. 264/1996. Inoltre, sulla competenza delle Regioni in materia di protezione ambientale, v. S. n. 183/1987. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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