Corte costituzionale
Sentenza n. 285/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:285
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 24 ottobre 1996
Parametri
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 23401
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti delle competenze regionali, la legge della Regione Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio della Valle il 24 ottobre 1996, con la quale si e' istituita una tassa di circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali (autotreni e autoarticolati) in entrata e in uscita dal Traforo del Monte Bianco. Posto invero che il Traforo del Monte Bianco, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine fra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati (tra cui in particolare la Convenzione 14 marzo 1953, ratificata con legge 1^ agosto 1954, n. 846), fa parte di una strada di rilevanza oggettivamente internazionale, la normativa adottata dalla legge in questione si pone in contrasto, anzitutto, con il principio generale per cui le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono legiferare con effetti che vanno al di la' del proprio ambito territoriale, ed inoltre con la disposizione statutaria (art. 2, lett. f), secondo la quale la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di strade riguarda solo quelle di mero interesse regionale. Ne', a giustificazione della legge 'de qua', varrebbe far richiamo alle finalita' di tutela ecologica e ambientale che con essa si e' inteso perseguire, giacche' -come la Corte ha avuto modo di osservare- la competenza costituzionalmente garantita al riguardo alle Regioni puo' esercitarsi solo nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. - Sulla diversa questione, sollevata su altra legge della Regione Valle d'Aosta, istitutiva di una tariffa d'uso e circolazione su strade extraurbane di limitata rilevanza locale, v. S. n. 264/1996. Inoltre, sulla competenza delle Regioni in materia di protezione ambientale, v. S. n. 183/1987. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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