Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 81, comma 6, ult. prop., decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Massime

Massima n. 23485

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), <<nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto>>, in quanto - premesso che <<il trattamento di riversibilita' ha la funzione di assicurare la continuita' dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge>> - <<il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale e' stata pronunziata (o al quale e' stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto>> (cfr. S. n. 450/1989). Peraltro, tale presupposto, che e' indice dello stato di bisogno del coniuge titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in sintonia con quella sul divorzio e segna il limite della pretesa economica dell'avente diritto (v. S. n. 777/1988). Conseguentemente, deve altresi' essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in giudicato. - In un primo tempo, la Corte, con la S. n. 14/1980, aveva ritenuto l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilita' per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava giustificazione - secondo quanto si legge nella motivazione della predetta sentenza - soprattutto nella disaffezione ed estraneita' del coniuge superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata addebitata la colpa della separazione. - Un diverso orientamento si afferma, a partire dalla S. n. 286/1987, nella quale la Corte e' pervenuta alla conclusione che il divieto apparisse ormai ingiustificato, ed ha ritenuto illegittime "due norme relative a lavoratori del settore privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la pensione di riversibilita'". Tale nuovo orientamento e' stato ribadito con le S. nn. 1009/1988 e 450/1989 e, piu' di recente, con la S. n. 346/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima proposizione, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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