Corte costituzionale
Sentenza n. 263/1997
Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:263
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. Autorita' di bacino del Fiume Po n. 12 del 15 aprile 1996
Parametri
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, decreto legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, legge n. 172 del 17 maggio 1995
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 17, comma 6, bis, legge n. 183 del 18 maggio 1989
Massime
Massima n. 23427
In accoglimento del motivo principale del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento e assorbite le altre censure, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del Fiume Po, disciplinare in modo dettagliato e vincolante per la ricorrente e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti dagli stessi. Di conseguenza va annullata, nella parte in cui si applica a detta Provincia autonoma, la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della deliberazione dell'anzidetto Comitato 15 aprile 1996, n. 12. Invero, interventi di coordinamento sovraregionali, come quelli che si e' inteso effettuare con i provvedimenti impugnati, devono essere giustificati, anche con riguardo all'organo cui e' demandata la funzione, da "idonea base legislativa", che nel caso manca, in quanto le fonti di legittimazione dell'Autorita' di bacino non possono certo rinvenirsi negli atti richiamati nelle premesse della delibera (D.C.C.m. 23 marzo 1990, e legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ne' nel riferimento all'art. 17 del non convertito decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, la salvezza degli effetti giuridici dallo stesso prodotti disposta con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, non potendosi estendere ad atti adottati -come quello in questione- addirittura dopo la legge di sanatoria. Ne' puo' ritenersi che la delibera, per la parte oggetto del conflitto, possa valere come misura di salvaguardia o che la direttiva che la accompagna possa configurarsi come atto di pianificazione o come stralcio dello stesso Piano di bacino, perche' il contenuto e la tipologia delle prescrizioni analitiche e di dettaglio in essa contenute esorbitano dall'ambito del potere di pianificazione, ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma 2, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale gli atti governativi di indirizzo e coordinamento vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essi stabiliti. - Sui limiti del potere statuale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Province autonome, v. S. 381/1996; sulla impossibilita' che le leggi di sanatoria di decreti leggi non convertiti si estendano ad effetti non prodotti dagli stessi, v. S. 244/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po disciplinare, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti dagli stessi; di conseguenza annulla nella parte in cui si applica a detta provincia autonoma, la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della deliberazione dell'anzidetto Comitato 15 aprile 1996, n. 12.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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