Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1997

Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 46 del 8 novembre 1988

Massime

Massima n. 23481

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi espressi nel testo originario dell'art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, e, conseguentemente, con l'art. 117 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (recante: "Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche"), nel testo anteriore alle modifiche ad esso recate dall'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia) - il quale <<impone ai Comuni l'individuazione, in sede di pianificazione urbanistica, dei mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione nonche' l'obbligatorieta' della concessione per taluni casi, anche se non connessi ad interventi edilizi, laddove la norma statale prevede come facoltativi gli interventi pianificatori dei Comuni, li consente con riferimento ad ambiti determinati e non con portata generale e, soprattutto, attribuisce ai Comuni la potesta' di assoggettare tali variazioni solamente ad autorizzazione>> -, in quanto la norma regionale e' irrimediabilmente in contrasto con quella statale nel punto in cui estende la necessaria regolamentazione all'intero territorio del Comune, e non solo ad <<ambiti determinati>> di esso, ne' l'opportunita', fatta valere dalla Regione, di tener conto di un territorio fittamente urbanizzato puo' valere a consentire il superamento di un vincolo recato da una norma di principio statale. Altresi' in contrasto con la norma statale e' la previsione della sottoposizione dei mutamenti di destinazione senza opere a concessione comunale, anziche' a semplice autorizzazione, non potendosi ritenere che la <<concessione>> comunale, cui la norma regionale assoggetta determinati mutamenti di destinazione d'uso senza opere, sia diversa dalla concessione edilizia alla quale si riferisce la legge statale n. 47 del 1985, dato che, nella legislazione statale, la distinzione tra concessione ed autorizzazione e' netta, anche ai fini delle sanzioni applicabili nei casi di mancanza dell'una o dell'altra, e che peraltro non appare verosimile che la legge regionale, successiva a quella statale, l'abbia ignorata. - Cfr. S. n. 73/1991. - V., pure, O. n. 182/1995, con la quale la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente, perche' valutasse nuovamente la rilevanza della questione 'de qua' alla luce della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, che ha abrogato e sostituito la disposizione denunciata. Il giudice ha ravvisato la persistenza della rilevanza - con una motivazione che la Corte ha ritenuto <<non implausibile>> - riferita alla necessita' di valutare la legittimita' dell'atto amministrativo impugnato alla luce della disciplina in vigore all'epoca della sua emanazione, ancorche' poi (non retroattivamente) modificata. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), nel testo anteriore alle modifiche ad esso recate dall'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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