Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:241

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 493 del 4 dicembre 1993
  • art. 2, comma 60, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 4, comma 18, decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993

Parametri

  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 23353

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 18, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493), nel testo introdotto dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nell'adottare, riguardo alle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, una nuova disciplina prevedente, in caso di inutile decorso del termine per l'emanazione della concessione, in luogo del sistema del silenzio-assenso accolto precedentemente, l'intervento sostitutivo del Presidente della Giunta regionale mediante la nomina di un commissario 'ad acta', fa obbligo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare le proprie normazioni ai principi in essa fissati. Si tratta infatti di un vincolo al quale la potesta' primaria ed esclusiva in materia urbanistica delle Regioni a statuto speciale (come la ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle Province autonome, non incontrando limiti - a differenza di quella spettante al riguardo alle Regioni di diritto comune - nei principi delle leggi statali, ma solo nei principi generali dell'ordinamento giuridico o nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non puo' essere assoggettata. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come introdotto dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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