Corte costituzionale
Sentenza n. 241/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:241
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 493 del 4 dicembre 1993
- art. 2, comma 60, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 4, comma 18, decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993
Parametri
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 23353
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 18, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493), nel testo introdotto dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nell'adottare, riguardo alle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, una nuova disciplina prevedente, in caso di inutile decorso del termine per l'emanazione della concessione, in luogo del sistema del silenzio-assenso accolto precedentemente, l'intervento sostitutivo del Presidente della Giunta regionale mediante la nomina di un commissario 'ad acta', fa obbligo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare le proprie normazioni ai principi in essa fissati. Si tratta infatti di un vincolo al quale la potesta' primaria ed esclusiva in materia urbanistica delle Regioni a statuto speciale (come la ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle Province autonome, non incontrando limiti - a differenza di quella spettante al riguardo alle Regioni di diritto comune - nei principi delle leggi statali, ma solo nei principi generali dell'ordinamento giuridico o nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non puo' essere assoggettata. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come introdotto dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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