Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
  • art. 12, comma 2, c,comb.di., legge n. 1168 del 18 ottobre 1961

Massime

Massima n. 23352

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalita' normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede cosi' il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze