Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1997
Corte cost., sent. 2 luglio 1997, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1997
- Data di deposito
- 2 luglio 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:211
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 608 del 28 novembre 1996
- art. 2, comma 1, lett.a,n.3, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
Massime
Massima n. 23331
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., l'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1^ gennaio 1994, anziche' dall'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494 (recante: "Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell'occupazione"), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - in quanto, premesso che il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo ad una situazione di crisi delle risorse finanziarie del Fondo, determinata principalmente dalla eliminazione delle barriere doganali nei Paesi dell'Unione europea; e considerato che la legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha tuttavia esorbitato dai limiti della discrezionalita' legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che avevano gia' iniziato a fruire del trattamento di quiescenza; se il legislatore medesimo, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo', a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il 'quantum' del trattamento previsto, deve invece escludersi che, come e' avvenuto nella fattispecie, possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita. Pertanto, la norma denunciata ha cancellato la facolta' di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico, frustrando il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. - Cfr. S. n. 417/1996. - V., pure, S. n. 84/1996, nella quale si e' affermato che <<la norma contenuta in un atto avente forza di legge - vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, ma non piu' in vigore nel momento in cui la Corte rende la sua pronuncia - continua ad essere oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale quando permanga nell'ordinamento perche' riprodotta da altra disposizione successiva, alla quale deve necessariamente riferirsi la decisione>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1 gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 494 (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della tabella A) sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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