Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1997
Corte cost., sent. 26 giugno 1997, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1997
- Data di deposito
- 26 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 943 del 30 dicembre 1986
Massime
Massima n. 23445
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 30 e 31 Cost., nonche' dell'art. 10 Cost., in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore, l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (recante: "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreche' possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorche' non unito al primo in matrimonio, in quanto - premesso che la Corte ha gia' avuto modo di affermare che la garanzia della <<convivenza del nucleo familiare>> si radica <<nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e, in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori>>; e che <<il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e percio' di tenerli con se', e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unita' della famiglia, sono diritti fondamentali della persona, che percio' spettano in via di principio anche agli stranieri>>, <<cui si riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986>> (sentenza n. 28 del 1995) - il diritto fondamentale del minore di poter vivere, ove possibile, con entrambi i genitori, titolari del diritto-dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, ed il conseguente diritto dei genitori di realizzare il ricongiungimento con il figlio, sono violati da una disciplina normativa che, ai fini del ricongiungimento, ignora la situazione di coloro i quali, pur non essendo coniugati, siano titolari dei diritti-doveri derivanti dalla loro condizione di genitori. red.: G.Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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