Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1997

Corte cost., sent. 18 giugno 1997, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1997
Data di deposito
18 giugno 1997
Data di decisione
5 giugno 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, lett. l), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 65, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 3, legge n. 1037 del 26 luglio 1939
  • regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
  • nota del ministero del tesoro del 1° dicembre 1995

Parametri

  • art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • legge provincia Trento n. 10 del 1° aprile 1993
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 9, comma 1, n. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 23300

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del Tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in quanto - posto che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 4, comma primo, n. 7) attribuisce competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri ed affida (art. 9, comma primo, n. 10) competenza legislativa concorrente alle Province autonome in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; che le due diverse sfere di competenza sono state puntualizzate nelle norme di attuazione nel senso che alla Regione spetta la "disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre alle Province autonome e' attribuita potesta' legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 474 del 1974, come sost. dall'art. 1 d.lgs. n. 267 del 1992); che la Provincia autonoma di Trento, istituendo (l. n. 10 del 1993) l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha, tra l'altro, disciplinato l'attivita' di controllo su di essa attribuendola alla Giunta provinciale (ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale) e a un collegio di revisori composto da cinque membri (tre dei quali designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministro del Tesoro, secondo i principi della legislazione statale), ed istituito nuovi servizi della Giunta (in particolare, il servizio ispettivo attivita' sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell'attivita' dell'azienda; e che questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell'art. 4 d.P.R. 266 del 1992, secondo cui nelle materie di competenza propria della Regione e delle Province autonome, la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione - il potere ispettivo dello Stato nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito, nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome, con conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo del Ministro del Tesoro, esercitabile in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale (art. 29 r.d. n. 2440 del 1923 e 3, l. n. 1037 del 1939), ovvero in base all'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, sia perche' le attivita' gestoria e di vigilanza sull'azienda provinciale per i servizi sanitari spettano pur sempre alla Provincia autonoma di Trento, sia perche' l'art. 65 d.lgs. n. 29 del 1993, non contenendo un principio fondamentale di riforma economico-sociale, non e' applicabile 'ex se' alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Devono essere, pertanto, annullate le note del Ministero del Tesoro in data 1 dicembre 1995 indirizzate alla Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla Sanita', a un Dirigente dei Servizi ispettivi di Finanza e al Direttore della Ragioneria regionale dello Stato. - S. nn. 107/1987, 224/1990, 343/1990, 3/1991, 40/1992, 366/1992, 228/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1 dicembre 1995, indirizzate alla provincia autonoma di Trento - Assessorato alla sanità, a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al direttore della ragioneria regionale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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