Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1997

Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1997
Data di deposito
6 maggio 1997
Data di decisione
5 maggio 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:121

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 12, comma 5, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988

Massime

Massima n. 23228

Non e' fondata la censura mossa in via preliminare dalla Provincia di Trento, nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti dell'atto "di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano" - emanato, in base all'art. 3, comma 4, legge 25 agosto 1991, n. 287, con d.P.R. 13 dicembre 1995, per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - secondo cui l'impugnato provvedimento, trattandosi in realta' di un atto di direttiva per l'esercizio di funzioni amministrative delegate alle regioni, non potrebbe esplicare effetti nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto titolari, nella materia 'de qua', di competenza amministrativa propria e non di competenza delegata alla stregua delle Regioni a statuto ordinario. Il decreto in questione puo' essere infatti qualificato come un vero atto di indirizzo e coordinamento, in conformita' alla qualificazione che esso stesso si attribuisce: e cio' sia tenendo conto del rinvio operato dal su citato art. 3, legge n. 287 del 1991, ai fini della procedura di deliberazione, all'art. 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 1988, sia considerando il contenuto dell'atto, volto ad indirizzare secondo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale l'esercizio di una funzione amministrativa la quale - ancorche' rientri in materia delegata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 52, d.P.R. n. 616 del 1977 - e' dalla legge attribuita alla competenza dei Comuni, cui spetta rilasciare le autorizzazioni (art. 3, comma 1, legge n. 287 del 1991), nonche' stabilire le condizioni per il rilascio delle medesime (art. 3, comma 5, stessa legge), sia pure in conformita' ai criteri e parametri fissati dalle Regioni sulla base, a loro volta, delle impartite "direttive" governative. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23229

Non spetta allo Stato adottare l'atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, reso con d.P.R. 13 dicembre 1995, senza preventiva consultazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle suddette Province, in ordine alla compatibilita' dell'atto con lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Conseguentemente - assorbite altre censure formulate - il su indicato provvedimento, limitatamente ai suoi effetti nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, viene annullato. La consultazione preventiva prescritta dalla richiamata norma di attuazione statutaria condiziona infatti in modo ineludibile la legittimita' degli atti governativi di indirizzo che siano diretti, come quello in esame, anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano (o alla Regione Trentino-Alto Adige, se e' in giuoco la rispettiva competenza) e la loro validita' nei confronti delle stesse, dovendo escludersi che la omissione di essa sia sanata dal parere, espresso nel caso di specie, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), legge 23 agosto 1988, n. 400. Cosicche' l'atto, ciononostante emanato, integra una menomazione delle attribuzioni delle Province, suscettibile di essere fatta valere con il sollevato conflitto di attribuzione. - V. massima seguente. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23230

La consultazione degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, non puo' essere in alcun modo surrogata dal parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia perche' tale parere deve essere chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), legge 23 agosto 1988, n. 400, "sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento", mentre il precetto statutario impone al Governo di consultare Regioni o Province "su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento", sia, soprattutto, perche' i due pareri hanno fonte, natura, finalita' ed effetti del tutto diversi fra loro, posto che: il parere della Conferenza e' previsto dalla legge ordinaria e quello degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige dalle norme di attuazione; il primo e' espresso da un organo collegiale in cui sono presenti, e non da sole, tutte le Regioni, mentre il secondo e' espresso dalla sola Regione Trentino-Alto Adige o dalle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda delle rispettive competenze; il primo e' un parere generico, il secondo verte specificamente sulla compatibilita' dell'atto di indirizzo con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, ed e' appunto diretto alla tutela delle speciali previsioni statutarie o di attuazione statutaria in ordine alle modalita' del "coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e, rispettivamente, della Regione o delle Province autonome" (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992), e posto che, infine, il parere prescritto dalla norme di attuazione condiziona temporaneamente, se negativo, l'efficacia dell'atto nel territorio regionale o provinciale (art. 3, commi 4 e 5, d.lgs. cit.): onde non vi e' luogo a parlare - in caso di provvedimenti statali su cui la Conferenza Stato-Regioni abbia gia' avuto occasione di pronunciarsi - di duplicazione di procedimenti. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato adottare l'"atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", reso con il d.P.R. 13 dicembre 1995, senza preventiva consultazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla compatibilità dell'atto con lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e conseguentemente annulla il d.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", limitatamente ai suoi effetti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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