Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1997

Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/1997
Data di deposito
6 maggio 1997
Data di decisione
5 maggio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, lett. a), legge n. 1450 del 4 dicembre 1956

Massime

Massima n. 23245

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, lett. a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (in tema di trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' per le figlie che contraggano matrimonio, in quanto - posto che, come gia' affermato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, non puo' ritenersi che il matrimonio costituisca presunzione 'iuris et de iure' della non vivenza del figlio a carico del genitore; e, ferma restando, senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che venga dimostrato il venir meno di quella convivenza o la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge - la disparita' di trattamento tra i figli, <<fondata meramente sulla diversita' di sesso, non trova piu' giustificazione nell'attuale realta' giuridica>>. - Cfr., altresi', S. n. 140/1979, nella quale la Corte, affrontando l'ipotesi della cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' a seguito del matrimonio di una figlia, ha osservato che la norma censurata (art. 3, lett. a), del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) <<distingue tra orfani ed orfane, giacche', una volta che sia stata riconosciuta la titolarita' della pensione di riversibilita', commina la perdita di essa per susseguente matrimonio a carico della figlia e non del figlio>>; e che detta norma, <<cosi' discriminando, presuppone in maniera evidente che l'orfano, inabile al lavoro, titolare di pensione di riversibilita', deve conservare tale diritto ove si sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a costituire .... . Ma tale differenziazione non trova piu' giustificazione nella attuale realta' giuridica e sociale>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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