Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1997
Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1997
- Data di deposito
- 6 maggio 1997
- Data di decisione
- 5 maggio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, lett. a), legge n. 1450 del 4 dicembre 1956
Massime
Massima n. 23245
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, lett. a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (in tema di trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' per le figlie che contraggano matrimonio, in quanto - posto che, come gia' affermato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, non puo' ritenersi che il matrimonio costituisca presunzione 'iuris et de iure' della non vivenza del figlio a carico del genitore; e, ferma restando, senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che venga dimostrato il venir meno di quella convivenza o la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge - la disparita' di trattamento tra i figli, <<fondata meramente sulla diversita' di sesso, non trova piu' giustificazione nell'attuale realta' giuridica>>. - Cfr., altresi', S. n. 140/1979, nella quale la Corte, affrontando l'ipotesi della cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' a seguito del matrimonio di una figlia, ha osservato che la norma censurata (art. 3, lett. a), del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) <<distingue tra orfani ed orfane, giacche', una volta che sia stata riconosciuta la titolarita' della pensione di riversibilita', commina la perdita di essa per susseguente matrimonio a carico della figlia e non del figlio>>; e che detta norma, <<cosi' discriminando, presuppone in maniera evidente che l'orfano, inabile al lavoro, titolare di pensione di riversibilita', deve conservare tale diritto ove si sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a costituire .... . Ma tale differenziazione non trova piu' giustificazione nella attuale realta' giuridica e sociale>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze