Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1997
Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1997
- Data di deposito
- 6 maggio 1997
- Data di decisione
- 5 maggio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, ult. prop., decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 23244
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia la possibilita', a sua scelta, di proseguire l'attivita' lavorativa fino al raggiungimento di un'eta' piu' avanzata o di un certo tetto massimo di anni di contribuzione -, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, in quanto, premesso che la norma impugnata e' sostanzialmente analoga a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 (art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; ed art. 6, secondo comma, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione per il proseguimento del rapporto lavorativo non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. medesimo), nel caso in oggetto valgono le stesse considerazioni gia' fatte dalla Corte nella sentenza n. 156 citata. Ed invero, l'obbligo, per chi abbia raggiunto il limite di eta', di comunicare l'opzione entro tale data, comporta, in concreto, la conseguenza di <<porre coloro che compiono gli anni nei primi giorni dell'anno nella situazione di non potere esercitare il diritto, data l'estrema esiguita' dei termini>>; l'illegittimita' costituzionale della norma in esame, pertanto, deriva non da quell'obbligo, ma dal fatto che il termine per adempierlo puo' divenire, in pratica, irragionevolmente breve e puo', altresi', creare una irragionevole disparita' di trattamento, nell'ambito del regime transitorio regolato dalla norma in questione, <<tra chi compie gli anni all'inizio del semestre e chi li compie al termine dello stesso>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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